Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 25840/2024, la Corte di Cassazione, confermando precedenti giudizi di merito, ha affermato che, sulla base degli orientamenti comunitari, al lavoratore in ferie spetta anche il pagamento del ticket mensa.
Il ragionamento della Suprema Corte si attiene agli orientamenti della Corte di Giustizia Europea in base ai quali la retribuzione corrisposta durante il periodo feriale deve assicurare un trattamento paragonabile a quello dei giorni lavorativi ordinari, poiché una sua diminuzione potrebbe portare il dipendente a non fruirne. Secondo la Corte, la retribuzione feriale deve comprendere qualsiasi importo collegato alla esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del dipendente, in moda da garantire condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando effettua la propria prestazione.
Pur nel rispetto della decisione, si resta perplessi sul riferimento al ticket mensa per i seguenti motivi:
- il ticket è funzionalmente collegato alla consumazione del pasto e viene riconosciuto allorquando la prestazione ricada in un orario contrattuale che comprenda il periodo del pasto;
- la fruizione del servizio mensa o, in alternativa, del buono pasto, non ha natura retributiva, atteso che non si pongono come corrispettivo della prestazione lavorativa del dipendente;
- il buono pasto non è, assolutamente, correlato allo “status” professionale.