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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3186 del 4 febbraio 2019, ha affermato che in caso di trasferimento di azienda comportante anche un accorpamento delle funzioni, il licenziamento di un lavoratore non può ritenersi giustificato ma, la tutela prevista dall’articolo 18 non è quella piena disciplinata dal comma 1, ma quella “attenuata” prevista dal comma 4.
(Fonte: Corte di Cassazione)
(Autori: AS)