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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23296/2019, ha affermato che “la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme e che sia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli e pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o transazione alla condizione che risulti accertato che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamene determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi“.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)