Ordine Informa
Dalla sentenza n. 2138 del 5 febbraio 2015, emerge la responsabilità attribuita dalla Corte di Cassazione al datore di lavoro che non assicura condizioni adeguate di lavoro, a seguito dell’inadempimento dello stesso agli obblighi di sicurezza. A seguito di tale mancanza, si presume la colpa del datore non configurando per esso una responsabilità oggettiva, bensì contrattuale, ai sensi dell’art. 2083 c.c. Dimostrato il nesso causale tra la lesione patita e l’inadempimento dell’azienda, il datore deve rimborsare all’Inail le somme erogate al lavoratore infortunato.
(Fonte: Corte di Cassazione)