Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 6221/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, in caso di licenziamento di una lavoratrice per asserita ma non dimostrata “riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione” occorre reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e non corrispondere una indennità risarcitoria come previsto dalla decisione dei giudici di merito, in quanto è necessario applicare l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2015, come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità, nella parte in cui non prevedeva che la tutela reintegratoria si applicasse anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui fosse direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.