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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3822 dell’8 febbraio 2019, ha affermato che l’interruzione delle prestazioni, di per se non è prova di un licenziamento orale che determina la nullità dello stesso. Secondo la Corte l’interessato, nel caso di incertezza circa la causa della fine del rapporto, deve provarne l’esistenza atteso che se non fornisce la prova circa la volontà del datore di recedere dal rapporto, non si può parlare di licenziamento orale in quanto l’interruzione delle prestazioni potrebbe essere anche la conseguenza di dimissioni. La prova di ciò appare necessaria soprattutto nella ipotesi in cui il datore di lavoro sostenga che il rapporto è venuto meno per dimissioni.
(Fonte: Corte di Cassazione)
(Autori: AS)