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La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 1996, ha affermato che la notifica del verbale ispettivo al datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, in assenza dello stesso, può avvenire per posta e, qualora la raccomandata non venga consegnata al destinatario per la sua assenza o per altra persona che può riceverla, si perfeziona con la compiuta giacenza. Resta a carico del contravventore, come già precisato nella precedente decisione della Suprema Corte penale n. 45737/2017, dimostrare di essersi trovato, senza colpa, nella impossibilità di venirne a conoscenza.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)