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Con la sentenza n. 1258 del 23 gennaio 2015, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione respinge la richiesta di risarcimento di danni per mobbing di una dipendente, in quanto quest’ultima non si rendeva disponibile allo svolgimento di compiti accessori, mostrando una condotta non collaborativa all’interno dell’azienda. È esclusa quindi la responsabilità del datore di lavoro della piccola azienda, che deve far fronte a diverse incombenze con un organico limitato.
(Fonte: Corte di Cassazione)