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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9025 del 1° aprile 2019, ha affermato che in caso di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione assicurativa e previdenziale del dipendente: allo stesso si applicano le sanzioni civili previste ex comma 8 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000 le quali trovano applicazione allorquando i versamenti non sono stati effettuati entro il termine previsto.
(Fonte: Corte di Cassazione)
(Autori: AS)