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Con sentenza n. 30564/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che non necessariamente il datore di lavoro deve riportare nella lettera di contestazione ex art. 7 della legge n. 300/1970 che poi ha portato al licenziamento i precedenti di natura disciplinare che hanno condotto al recesso, pur se nella lettera con cui viene irrogato vengono riportati.
La Corte sottolinea che tale obbligo non sussiste se non integrano gli elementi costitutivi del fatto contestato, trattandosi di semplici precedenti negativi riferiti alla condotta del dipendente e che rilevano esclusivamente nella determinazione e nella proporzionalità della sanzione da irrogare.
(Fonte: Corte di Cassazione)
(Autori: AS)