Cassazione - Sezione Lavoro
Con sentenza n. 33623 del 15 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che risulta illegittimo, pur se concordato con le organizzazioni sindacali, un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, che lasci un margine di discrezionalità al datore di lavoro.
Nel caso di specie si era concordato il criterio delle esigenze tecnico produttive stabilendo che la individuazione dei dipendenti in esubero scaturiva da una valutazione della loro preparazione professionale e delle loro prestazioni quanti-qualitative, al termine della quale il datore assegnava un punteggio.
Tale criterio secondo la Corte non risulta controllabile ed oggettivamente verificabile.