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Cassazione: lavoratore disabile e licenziamento illegittimo


Cassazione - Sezione Lavoro

Con ordinanza 30080/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che l’imprenditore non può procedere al licenziamento di un lavoratore disabile che ha rifiutato di riprendere servizio in una sede pregiudizievole per il proprio handicap, senza aver verificata la possibilità di una differente soluzione organizzativa, come richiesto dal dipendente, sulla base dei”ragionevoli accomodamenti” previsti dalla legge.

Nel caso di specie il lavoratore, malato oncologico, all’approssimarsi della fine del periodo di congedo non retribuito, aveva chiesto al datore di essere trasferito in un’altra sede dell’azienda, più funzionale per continuare le terapie.

Il licenziamento era avvenuto, trascorso un mese dalla fine dell’aspettativa, senza che l’interessato riprendesse servizio.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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