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La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 50919, confermando un precedente indirizzo espresso in una decisione del 2017, ha affermato che, sotto l’aspetto penale, il consenso espresso dai lavoratori, non elimina la illiceità del comportamento del datore di lavoro che ha installato un impianto di video sorveglianza senza il prescritto accordo sindacale o, in alternativa, senza l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, di cui dall’art. 4 della Legge n. 300/1970.
Solo le rappresentanze dei lavoratori o, in alternativa, l’Ispettorato del Lavoro, attraverso il proprio provvedimento, sono deputati ad esprimere il consenso, in quanto i lavoratori interessati sono “parte debole” nel rapporto, e ciò impone di ritenere inderogabile quanto previsto dall’articolo 4.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)