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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8339 del 26 marzo 2019, ha affermato la illegittimità di un licenziamento adottato dal datore di lavoro a seguito della assenza del lavoratore (dovuta a malattia) all’incontro “per la difesa”, previsto dall’art. 7 della legge n. 300/1970.
Secondo i giudici della Suprema Corte, il datore di lavoro avrebbe dovuto posticipare l’incontro al termine della malattia, atteso che il dipendente aveva chiesto lo spostamento corredando la richiesta con la certificazione medica.
(Fonte: Corte di Cassazione)
(Autori: AS)