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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9268 del 3 aprile 2019 (intervenuta a 15 anni esatti dal licenziamento), ha affermato che il licenziamento di una lavoratrice il cui stato di gravidanza sia iniziato durante il periodo di preavviso è legittimo, ma la efficacia si sospende in quanto il periodo di preavviso si interrompe come nel caso della malattia o dell’infortunio. Esso continua a decorrere dal momento in cui cessa la causa sospensiva (il compimento di un anno di età del bambino).
La Suprema Corte non ha ritenuto applicabile l’art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 che, fatte salve alcune specifiche eccezioni, stabilisce la nullità del recesso datoriale.
(Fonte: Corte di Cassazione)
(Autori: AS)