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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21295 del 9 agosto 2019, ha affermato che per l’amministratore unico di una società affinché scatti l’obbligo della iscrizione alla gestione previdenziale INPS dei commercianti, è necessario che lo stesso svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa. In caso contrario, se riceve soltanto un compenso come amministratore unico, è tenuto ad iscriversi soltanto alla gestione separata INPS.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)