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Buoni pasto sospesi per Covid, sì alle tasse!


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’ interpello n. 377/2022 dello scorso 14 luglio 2022, fornisce chiarimenti circa la tassabilità del contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati durante il 2020, stabilendo che il contributo una tantum erogato dalle aziende a compensazione dei buoni pasto sospesi durante il Covid rientra nel reddito da lavoro dipendente. E perciò è soggetto a tassazione.

La legge di bilancio 2021, al suo art. 1 comma 870, aveva infatti previsto, alla luce dell’emergenza Covid, la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell’anno 2021 i trattamenti economici accessori o legati al welfare integrativo. Per l’Ade , l’emolumento, pur derivando dal risparmio di buoni pasto non erogati nel 2020, non conserverebbe la stessa natura dei ticket restaurant, concorrendo invece alla formazione del reddito. Infatti, non troverebbe applicazione l’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito «le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica». Per questo il contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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