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Rivisitata da molteplici interventi normativi ed assoggettata ad altrettanti chiarimenti ministeriali, nonché di carattere previdenziale, sembra che ad oggi la disciplina del lavoro accessorio possa contare su un quadro di regole definito.
Il lavoro occasionale accessorio è, in via preliminare, una fattispecie contrattuale peculiare, caratterizzata da prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, che si fonda su un sistema di pagamento della retribuzione attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), nonché da adempimenti amministrativi semplificati.
DISCIPLINA
La tipologia contrattuale in esame è stata estesa a tutti i settori produttivi (non è più previsto l’elenco di ipotesi che individuava le attività da svolgere tramite lavoro accessorio) ed è ancorata al solo requisito oggettivo del limite reddituale (salvo quanto previsto per il lavoro agricolo): il lavoratore non potrà recepire una somma totale superiore ai 5.000 euro nel corso di un anno solare, sia che svolga la prestazione presso un solo committente, sia che la svolga presso più committenti. Questa restrizione, tuttavia, si abbassa a 2.000 euro, qualora ad essere datori di lavoro siano imprenditori commerciali o professionisti.
Con circolare n. 28 del 26 febbraio 2014 l’Inps, ha, tuttavia, fissato, per l’anno 2014, i nuovi importi massimi da rispettare, in considerazione della variazione dell’IPC (indice dei prezzi al consumo), che sono rispettivamente di:
-5.050€ netti (6.740 lordi) per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
-2.020€ netti (2.690 lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti
nel corso di un anno solare.
VANTAGGI
I vantaggi che possono spingere, rispettivamente, un datore di lavoro e un lavoratore ad instaurare questa particolare tipologia di rapporto di lavoro.
In primo luogo, comune ad entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda contrattuale è la possibilità di svolgere attività lavorativa occasionale di tipo accessorio in maniera legale.
Il committente, dal canto suo, ha, inoltre, la possibilità di beneficiare di prestazioni lavorative, coperte da assicurazione Inail, qualora si verifichino incidenti sul lavoro, senza avere l’onere di stipulare un contratto, né tanto meno procedere alla comunicazione anticipata on-line al Centro per l’Impiego.
Il lavoratore, invece, oltre a poter beneficiare di compensi ulteriori da aggiungere alle eventuali entrate già recepite, si avvale della totale esenzione dalle imposizioni fiscali su tali somme, e della contestuale conservazione dello status di disoccupato o di inoccupato, oltre alla totale cumulabilità con le rendite pensionistiche di cui il lavoratore sia eventualmente titolare. A ciò si aggiunge, altresì, l’accantonamento previdenziale presso l’Inps e la copertura assicurativa presso l’Inail, che risultano totalmente conglobabili con i trattamenti pensionistici.
Fatte queste necessarie premesse diviene opportuno, a questo punto, analizzare la disciplina normativa che regolamenta la tipologia contrattuale in analisi, alla luce dei diversi interventi legislativi che si sono succeduti.
VOUCHER
Come anticipato, il sistema di pagamento della retribuzione si realizza attraverso i c.d. voucher (buoni lavoro), il cui valore nominale attuale è di 10 euro che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata Inps (13%), l’assicurazione Inail (7%) ed un compenso all’Inps per la gestione del servizio (5%). Cosicché il valore netto finale in favore del prestatore è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione.
Le modalità di acquisto previste sono tre:
-buoni cartacei (da richiedere e prenotare presso le sedi territoriali di interesse dell’Inps);
-buoni telematici (richiesti sul sito Inps);
-acquisto in poste, banche o tabaccherie convenzionate.
PROCEDURA
Voucher cartacei
Il committente deve individuare il fabbisogno numerico di buoni-lavoro e provvedere alla prenotazione dei voucher cartacei, tramite apposito modulo predisposto dall’INPS, nonché la consegna a mano presso le sedi dell’Istituto o l’invio a mezzo fax alle sedi Regionali.
Nell’ultima ipotesi, il committente deve indicare la sede provinciale Inps prescelta per il ritiro, già nella domanda di prenotazione.
Successivamente, sempre il committente ha il compito di effettuare il versamento dell’importo totale su un apposito conto corrente postale n.89778229 intestato a: “INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.”.
La ricevuta del pagamento dovrà, poi, essere esibita alla sede INPS prescelta per effettuare il ritiro dei buoni. È opportuno evidenziare che il ritiro dei voucher potrà, eventualmente, essere realizzato anche dalle associazioni di categoria, previa delega da parte del committente.
L’INPS provvede direttamente alla stampa dei buoni, ponendo su ciascuno un numero identificativo univoco. Dunque, effettuato l’acquisto dei buoni e prima dell’inizio della prestazione, i committenti devono effettuare una comunicazione preventiva (c.d. DNA), da realizzare alternativamente:
• tramite internet, al sito Inps;
• tramite telefono al contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
• direttamente presso le sedi dell’Istituto.
Nella comunicazione dovranno essere dettagliatamente indicati:
-i dati anagrafici del committente;
-i dati anagrafici a di ogni prestatore;
-il luogo dove si svolgerà la prestazione;
-la data presunta d’inizio e di fine dell’attività lavorativa.
È opportuno sottolineare, inoltre che:
– all’INPS vanno comunicate, in ordine cronologico, le prestazioni svolte in base della data di fine prestazione,
-nel caso in cui vengono acquistati buoni lavoro presso gli sportelli bancari o tabaccherie, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella del momento in cui vengono acquistati i voucher.
Acquisto in poste, banche o tabaccherie
Sul sito Inps è possibile rinvenire le sedi di banche e tabaccherie convenzionate presso cui acquistare i voucher.
Il committente deve, in questo caso:
• provvedere all’acquisto, presentando al rivenditore abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva, oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
• versare la commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato.
In queste sedi è possibile acquistare in una sola operazione fino a 2.000 € di buoni lavoro, ovvero, fino a 5.000 euro presso le banche;
• attivare i voucher con la comunicazione della prestazione tramite i canali sopra descritti, indicando:
– i dati anagrafici del committente;
– il codice di controllo apposto sui voucher;
– il luogo dove si svolgerà la prestazione;
– i dati anagrafici del prestatore;
– l’arco di tempo (massimo 30 gg.) in cui le prestazioni si collocano.
Riscossione
Il prestatore di lavoro per riscuotere i buoni ricevuti dal committente deve recarsi presso le Poste Italiane, le tabaccherie e le banche convenzionate (salvo il caso dei voucher telematici, di cui si dirà a breve). Egli, per riscuotere, deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, già dopo due giorni, per la verifica del codice fiscale. Prima del pagamento, la procedura controlla che i dati del lavoratore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Qualora il buono lavoro non possa essere pagato, caso che si verifica laddove il prestatore non risulta registrato, il lavoratore medesimo deve rivolgersi alla sede INPS.
Ad ogni modo, la riscossione dei voucher è realizzabile entro un anno dal giorno in cui vengono emessi.
Laddove, poi, i buoni rimangano inutilizzati, il datore di lavoro dovrà provvedere a consegnarli alla Sede provinciale Inps, che è tenuta a rilasciare una ricevuta, nonché un bonifico per il loro controvalore al netto del 5% a favore del committente.
Il committente dovrà richiedere il rimborso, anche via postale, utilizzando il modulo predisposto sul sito dell’Inps, alla sede presso cui ha acquistato i buoni lavoro, ed allegare la copia del bollettino di versamento.
Dunque, i buoni non utilizzati sono ritirati direttamente dalla sede citata.
Qualora si verifica un caso di smarrimento o furto di buoni lavoro, che riguarda il committente, egli dovrà consegnare copia delle denuncia alle autorità competenti, e la sede Inps potrà stampare un duplicato dei buoni lavoro, previa verifica dei dati relativi all’acquisto e della validità dei voucher.
Se ciò accade al lavoratore, egli dovrà consegnare ugualmente copia delle denunce alle autorità competenti e la Sede Inps potrà procedere alla stampa di un duplicato dei buoni lavoro, dopo avere verificato la dichiarazione di inizio prestazione effettuata dal committente e la fruibilità dei voucher.
Buoni telematici
Per utilizzare i buoni lavoro telematici, il committente e il prestatore dovranno provvedere a registrarsi presso l’INPS attraverso una delle seguenti modalità:
-Sportelli INPS;
-Sito internet INPS;
-Contact Center INPS/INAIL;
-Associazioni di categoria dei datori di lavoro (solo per i committenti).
Il lavoratore riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati registrati, una carta (INPS card c.d. ‘Postepay virtual’) su cui è possibile accreditare gli importi delle prestazioni svolte, previa attivazione della medesima presso un ufficio postale, nonché il materiale informativo.
Qualora il prestatore non attiva la carta, il pagamento sarà effettuato automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.
La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione).
Il committente deve versare, prima dell’inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire il pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalità:
• tramite modello F24
• tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.
• tramite pagamento on line collegandosi al sito Inps
Prima dell’inizio della prestazione, il committente effettua – attraverso il Sito internet INPS oppure il Contact Center 803.164, la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione deve contenere:
-l’anagrafica di ogni prestatore;
-la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa;
-il luogo di svolgimento della prestazione.
Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all’INPS per ogni lavoratore, il periodo di prestazione svolta e, quindi, l’effettivo utilizzo dei buoni lavoro.
L’INPS, ricevuta la comunicazione del committente, verificherà la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo accessorio con il complessivo onere dovuto per lo stesso.
Qualora la verifica risulterà positiva (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all’avvenuta attivazione o meno della INPS Card). Laddove sia negativa (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), comunica al committente l’impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consente la copertura della operazione di rendicontazione.
Una volta preso atto dell’avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, mediante l’invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, l’INPS accredita i contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori e provvede, altresì, al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
CASSAINTEGRATI E LAVORO ACCESSORIO
Già la legge n.134/2012 aveva reintrodotto la possibilità per il 2013, anche per i percettori della cassa integrazione salariale o delle misure di sostegno del reddito, la possibilità di svolgere una prestazione lavorativa tramite contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di 3.000 euro durante l’intero anno solare. Pur restando fermo il compito dell’INPS di detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno, conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio, che non costituiscono reddito e non rilevano ai fini Irpef. Sul punto, tuttavia, un recentissimo intervento legislativo, quale la legge n. 15/2014, di conversione del DL
mille proroghe (dl n.69/2013) ha esteso fino al 31 dicembre 2014 il termine, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di cumulo delle indennità con quelle che derivano dalle prestazioni svolte in lavoro accessorio presso più committenti sempre entro un massimo di 3.000 euro netti.
(fonte confprofessionilavoro)