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Buoni carburante da 200 euro, come valore extra rispetto agli altri benefit


Ordine Informa

In base al DL n. 5/2023  in vigore dallo scorso 15 gennaio e ora all’esame della Camera per la conversione in Legge, il buono carburante  fino a 200 euro esente da tassazione, e’  l’aiuto che le aziende possono erogare nel 2023  ai soli lavoratori dipendenti . Tale agevolazione è contingente e ulteriore rispetto a quella prevista  dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro di importo complessivo non superiore a 258,23 euro. Rimane fermo che se il valore dei beni e dei servizi è superiore al limite di 258,23, questi concorrera’  interamente a formare il reddito , pertanto  anche l’erogazione di buoni benzina , per un ammontare superiore al limite dei 200,00 euro,   comporta la tassazione dell’intero valore dei buoni ceduti ai lavoratori.

Per evitare contestazioni dal Fisco, è senz’altro utile riportare in busta paga il riferimento della disciplina applicata in relazione ai buoni, anche per monitorare i relativi ammontari complessivi. Si può, ad esempio, usare la dicitura «Erogazione liberale di buoni benzina ai sensi dell’articolo 1, del DL n. 5/2023».

Si ritiene che concorrano ad alimentare il plafond di 200 euro di buoni carburante anche quelli erogati da differenti datori di lavoro nello stesso periodo di imposta.

 Rimangono esclusi dal bonus carburante  i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come ad esempio l’amministratore di una società di capitali, se non dipendente, o in generale i redditi percepiti per le collaborazioni coordinate e continuative.

Il costo aziendale connesso all’acquisto dei buoni carburante, visto che la relativa erogazione è riconducibile al rapporto di lavoro, è interamente deducibile dal reddito d’impresa, in base all’articolo 95 del Tuir.

Il bonus carburante 2022 deve essere indicato nel modello Cu 2023. Nei modelli pubblicati in bozza, è stato inserito un campo ad hoc, il 475, e le istruzioni spiegano che «da quest’anno relativamente ai punti 1, 2 e 4, nel punto 475 deve essere indicato il valore dei bonus carburante concessi nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal loro ammontare».

In base a quanto chiarito con la circolare 35/E/2022, poiché il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, se il suo valore supera i 200 euro, concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Inoltre, l’Agenzia ritiene che anche i bonus 2023 possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, infatti, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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