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La circolare Inps n. 17/2015 chiarisce come si applica l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nei casi in cui il rapporto di lavoro scaturisce dalla stabilizzazione di contratti atipici e flessibili.
Per quanto riguarda la somministrazione di personale, l’ipotesi più ricorrente è quella in cui l’Agenzia per il lavoro assuma un dipendente a tempo indeterminato, allo scopo di inviarlo in missione presso soggetti a terzi (a tempo determinato oppure indeterminato); in questi caso, la circolare chiarisce – se mai ci fosse stato dubbio – che l’incentivo può essere fruito dall’Agenzia per il lavoro, nella sua veste di datore di lavoro.
L’esonero, secondo la circolare, può essere riconosciuto anche nel caso in cui il somministrato venga assunto a tempo indeterminato dall’utilizzatore che lo ha impiegato, ma solo a certe condizioni: il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato, nel corso dei 6 mesi precedenti, presso qualsiasi datore di lavoro (inclusa l’Agenzia per il lavoro). Inoltre, se in precedenza il lavoratore ha già fatto maturare alcuni mesi di incentivo, questi vanno detratti dal periodo residuo di lavoro (es. se sono stati già fruiti 6 mesi di esonero, il nuovo datore può godere l’incentivo per un massimo di 30 mesi).
La circolare si occupa della somministrazione anche per chiarire come si applicano i limiti generali di utilizzo del beneficio contributivo.
Il diritto alla fruizione dell’esonero non spetta quando l’assunzione viola un diritto di precedenza sussistente in capo a un lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, oppure cessato da un rapporto a termine; la circolare precisa che tale vincolo sussiste anche se il diritto di precedenza viene violato mediante l’utilizzo di un lavoratore somministrato.
Altro chiarimento riguarda l’assunzione di lavoratori con professionalità interessate, nei 6 mesi precedenti, da licenziamenti collettivi, casse integrazioni o sospensioni del rapporto di lavoro, nella medesima unità produttiva: in questi casi l’incentivo non spetta, e il divieto sussiste anche se i lavoratori sospesi o licenziato sono rimpiazzati mediante contratto di somministrazione.
La gestione di queste situazioni richiederà una comunicazione efficace tra somministratore e impresa, in quanto l’Agenzia non può conoscere nel dettaglio le vicende dell’utilizzatore.
Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito (c.d. job sharing) a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da tutti i lavoratori coobbligati; la circolare ammette la fruizione del beneficio anche per l’assunzione di dirigenti e dei lavoratori che sono soci di cooperativa.
Viene esclusa, invece, la possibilità di fruire dell’incentivo qualora l’assunzione a tempo indeterminato avvenga con contratto di lavoro intermittente, in quanto tale rapporto risulta sprovvisto del carattere di stabilità richiesto dalla legge di stabilità; per la stessa ragione, viene riconosciuta la possibilità di fruire dell’incentivo in favore di chi trasforma un rapporto intermittente, anche indeterminato, in un contratto a tempo indeterminato ordinario.
Ammesso, infine, il godimento dell’incentivo in caso di trasformazione di un contratto a termine senza soluzione di continuità, a condizione che sussistano gli altri requisiti di legge.
(Fonte: Lavoro&Impresa)