Skip to main content

Bonus 200 euro: criticità tra la normativa e l’INPS


Ordine Informa

Con la conversione in legge (n. 91 del 15 luglio 2022) del Decreto Aiuti n.50/2022, non sono state apportate le modifiche, agli articoli 31 e 32, relativi all’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori, che l’INPS aveva invece pubblicato sull’argomento con ben 4 messaggi e una circolare, fornendo diversi elementi di gestione del bonus, quasi tutti non rinvenibili nel testo normativo. Sebbene la gerarchia delle fonti ci spinge a tener conto del solo dettato normativo, il susseguirsi di innumerevoli pubblicazioni da parte dell’INPS , ha chiaramente generato una certa confusione . Una prima criticità riguarda l’esonero contributivo dello 0,8% introdotto dalla L.234/2021: la norma indica come periodo di osservazione il primo quadrimestre 2022, l’Inps il periodo tra il 1° gennaio e il 23 giugno 2022, con la conseguenza che (secondo l’interpretazione estensiva dell’istituto ) la platea dei potenziali beneficiari viene largamente ampliata. Inoltre, il testo legislativo fa riferimento ai lavoratori che abbiano beneficiato dell’esonero, mentre l’Inps estende il concetto ai lavoratori “aventi diritto”, palesando la probabile spettanza del bonus di 200 euro anche a chi avrebbe maturato le condizioni per beneficiare dell’esonero pur non avendone fruito concretamente . Inoltre per l’articolo 31 del D.L. 50/2022 è decisamente chiaro il momento di erogazione del bonus: “nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; l’INPS, di contro, afferma che l’erogazione avverrà con la retribuzione di competenza del mese di luglio, salvo eccezioni per part-time ciclici o in caso di C.C.N.L. che prevedano l’erogazione il mese successivo alla prestazione, mentre, seguendo il dettato normativo, le erogazioni dovrebbero avvenire nel mese di luglio, senza eccezioni. E, soffermandoci ancora sul mese di luglio, l’Inps aggiunge una regola completamente assente nella norma, ovvero che il bonus spetta a tutti coloro che hanno un contratto di lavoro in essere, appunto, nel mese di luglio. Pertanto, secondo il D.L. , i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato a giugno e la cui retribuzione venga erogata a luglio, hanno diritto alla corresponsione del bonus; secondo l’istituto, invece, non ne hanno diritto.

Ancora, nel D.L. i lavoratori a termine, intermittenti e stagionali, devono richiedere il bonus all’Inps se nel 2021 hanno effettuato almeno 50 giornate di lavoro e se non hanno superato 35.000 euro di reddito annuale. L’Inps afferma invece che tali lavoratori avranno il bonus in busta se titolari di rapporto di lavoro nel mese di luglio senza la verifica dei citati requisiti. Resta da capire cosa accadrebbe se, successivamente all’eventuale erogazione in busta, l’istituto verificasse anche il possesso dei requisiti richiesti dalla norma e questi non fossero presenti. Persino l’affermazione che l’indennità spetta per intero anche ai lavoratori part-time non trova riscontro nella norma. Infine, nel testo normativo non vengono menzionati gli O.T.D. agricoli, mentre l’Istituto li esclude dalla platea degli aventi diritto al bonus in busta e li comprende, invece, tra coloro che dovranno inoltrare domanda diretta.

Tuttavia possiamo concludere affermando che :

· l’Inps ha un ruolo fondamentale in questa circostanza, lo dice anche il legislatore stesso quando demanda all ‘ Istituto stesso di fornire le indicazioni operative per dare attuazione alla norma, quindi non e’ semplice interprete ;

· l’Inps ha sempre chiesto e ricevuto parere favorevole , dal suo organo di controllo – Ministero del Lavoro – , su tutti gli aspetti procedurali che ha formulato ;

· l’Inps e’ il soggetto preposto alla gestione del bonus e controllerà’ tutte le attività’ che ha puntualmente segnalato nelle circolari e nei messaggi , rispetto ad una norma che , dopo la conversione il legge, non e’ cambiata , ed era già’ vigente.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X