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Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Note di rettifica sospese: 30 giorni in più per gestire domande di CIG

Con il messaggio 18 ottobre 2018, n. 3880 INPS chiarisce la questione delle note di rettifica delle procedure di cassa integrazione ordinaria e straordinaria emesse nel mese di luglio 2018 e attualmente in stato “bloccato”. L’Istituto spiega, inoltre, come gestire le note che derivano da anomalie nella gestione con il sistema del ticket.

Per agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi, sono stati raddoppiati i termini per la lavorazione delle note di rettifica attualmente sospese, portandoli a 60 giorni; il termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.

Sono resi disponibili anche nuovi codici riguardo le note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale: per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta, la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate.

Il limite per la fruizione è pari al valore del tetto massimo orario di CIG annualmente determinato, moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili.
Se l’importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale, ma genera automaticamente uno dei seguenti codici di “eccedenza CIG”:

  • DCGO               eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015;
  • DCGS               eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;
  • DCGD               eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015. 

I suddetti codici vengono evidenziati in nota di rettifica con importo a zero nella colonna “dichiarato”, mentre l’eccedenza viene riportata nella colonna “calcolato”.

Per le operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso. L’apposito elemento “CIGOrd/CongCIGOACredito” dovrà essere valorizzato:

  • con il codice “L039”, in presenza di contributo addizionale
  • con il codice “G941” per le autorizzazioni senza contributo addizionale.

Il contributo addizionale, se dovuto, dovrà essere esposto con il codice causale “E500”.

Premi di produttività: modalità operative per le agevolazioni fiscali

L’articolo 1, commi 182-191, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata per i premi di produttività.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, l’agevolazione fiscale è riservata al settore privato. Nell’ambito del settore privato, la misura fiscale interessa anche i datori di lavoro che non svolgono attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda i lavoratori, dal 2017 i beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 80mila euro.

Con la circolare INPS 18 ottobre 2018, n. 104 l’Istituto comunica le modalità operative per fruire della riduzione contributiva.

Venerdì 26 ottobre 2018: sciopero generale settori pubblici e privati

Le associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS hanno proclamato, per l’intera giornata di venerdì 26 ottobre 2018, uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie e i comparti, sia pubblici che privati, per il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici. Lo sciopero interesserà tutti i comparti e le categorie del lavoro privato e cooperativo proclamato dall’Associazione Sindacale USI.

Pertanto si informano gli utenti che potrebbero verificarsi rallentamenti nell’erogazione dei servizi presso le sedi INPS.

Artigiani e commercianti: avvisi bonari per la rata di agosto 2018

Con messaggio 18 ottobre 2018, n. 3878 INPS segnala agli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alla rata di agosto 2018.

Gli avvisi saranno a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Agli iscritti, o ai loro intermediari, che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica, verrà inviata una email di alert.

Lettera del Presidente ai cittadini disabili e alle loro famiglie

Con una lettera aperta ai cittadini disabili e alle loro famiglie, il Presidente INPS Tito Boeri interviene sulle presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici dell’Istituto.

Il Presidente rassicura che ogni singola azione intrapresa dall’INPS è mossa dalla volontà di agire nell’interesse e per la tutela dei malati e dei cittadini invalidi.

Lettera aperta ai cittadini disabili e alle loro famiglie

INPS alla XXXV Assemblea annuale dell’ANCI

INPS sarà presente alla XXXV Assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), che si svolgerà dal 23 al 25 ottobre prossimi presso il complesso fieristico di Rimini.

L’evento rappresenta un importante appuntamento annuale di confronto e di dialogo tra amministratori, addetti ai lavori, mondo delle imprese e Governo sui principali temi politici d’interesse degli enti locali.

Quest’anno la presenza dell’Istituto all’ANCI si caratterizza per un focus sul tema della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici. Il tema sarà trattato nel convegno “Operazione estratto conto dipendenti pubblici” (pdf 719KB) che si terrà il 24 ottobre, ore 11, presso la sala Cittalia.

Master e corsi universitari 2018/2019: ampliamento numero posti

Una modifica al comma 1, articolo 3 del bando di concorso “Master di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento – anno accademico 2018-2019”, consente l’ampliamento delle borse di studio erogate, che passano dalle 834 previste dal bando pubblicato il 7 agosto scorso, alle attuali 889 borse di studio definite con atto pubblicato il 18 ottobre 2018.

Master e corsi universitari 2018/2019: ampliamento numero posti

Una modifica al comma 1, articolo 3 del bando di concorso “Master di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento – anno accademico 2018-2019”, consente l’ampliamento delle borse di studio erogate, che passano dalle 834 previste dal bando pubblicato il 7 agosto scorso, alle attuali 889 borse di studio definite con atto pubblicato il 18 ottobre 2018.

Concorso pubblico 967 posti: valutazione titoli conseguiti all’estero

Si comunica che, ai fini della valutazione dei titoli dichiarati in domanda e conseguiti presso Istituzioni (Atenei e scuole) dei Paesi esteri (compresi dottorati e master rilasciati da università pontificie), è necessario trasmettere le relative certificazioni di riconoscimento rilasciate dalle Istituzioni abilitate e competenti.

I candidati, la cui iniziale del cognome è uguale o compresa tra la lettera M e la lettera Z dell’alfabeto, dovranno far pervenire tale documentazione entro il giorno 23 ottobre 2018 alla direzione centrale risorse umane attraverso pec – dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it – oppure mezzo raccomandata A/R – INPS Direzione Centrale Risorse Umane, Area “Procedure di reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo del personale delle Aree professionali”, Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (anticipata per mail).

Tutti gli altri candidati potranno far pervenire la suddetta documentazione entro il 25 novembre p.v.

Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG) settembre 2018

Pubblicato l’Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni con i dati di settembre 2018. Il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate a settembre 2018 è stato di 11.319.157, in diminuzione del 44,18% rispetto allo stesso mese del 2017.

Nel dettaglio, a settembre 2018 le ore autorizzate per gli interventi di:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono state 5.503.831, in diminuzione del 25,64% rispetto a settembre 2017;
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) sono state 5.785.004 (2.146.819 di solidarietà) in diminuzione del 44,86% rispetto a settembre 2017;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono state 30.322, in diminuzione del 98,73% rispetto a settembre 2017.

Ad agosto 2018 sono state presentate 112.429 domande di NASpI e 2.051 di DIS-COLL. Nello stesso mese sono state inoltrate 445 domande di ASpI, mini ASpI, disoccupazione e mobilità, per un totale di 114.925 domande, in aumento del 8,5% rispetto ad agosto 2017.

In allegato all’Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è stato pubblicato il focus ottobre 2018 (PDF 837KB).

Pubblicato l’Osservatorio sul precariato con i dati di agosto 2018

Sono stati pubblicati i dati di agosto 2018 dell’Osservatorio sul precariato. Nel settore privato, nel periodo gennaio-agosto 2018, le assunzioni sono state 5.045.926, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita risultano tutte le componenti: contratti a tempo indeterminato +3,1%, contratti a tempo determinato +6,5%, contratti di apprendistato +12,5%, contratti stagionali +4,1%, contratti in somministrazione +12,3% e contratti intermittenti +7,3%.

La dinamica dei flussi

Nei primi otto mesi dell’anno si conferma l’aumento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (+119.475), che registrano un forte incremento rispetto al periodo gennaio-agosto 2017 (+62,5%).

Le cessazioni sono state 4.160.178, in aumento rispetto all’anno precedente (+10,5%): a crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, soprattutto contratti intermittenti e in somministrazione, mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-3,7%).

Nei primi otto mesi del 2018 sono stati incentivati 78.287 rapporti di lavoro con i benefici previsti dall’esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani: 42.148 riferiti ad assunzioni e 36.139 relativi a trasformazioni a tempo indeterminato.

Il lavoro occasionale

L’articolo 54-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha disciplinato le nuove prestazioni di lavoro occasionale: Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) e Libretto Famiglia (LF).
I lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO), ad agosto 2018, sono stati 17.307; l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 281 euro.
I lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF) sono stati invece 5.587. L’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 310 euro.

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Contratto di Prestazione Occasionale e Libretto Famiglia: nuove regole

L’Istituto, con la circolare INPS 17 ottobre 2018, n.103, ha comunicato le modifiche normative e le nuove regole relative al Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) e al Libretto Famiglia (LF).
L’intervento di modifica è dovuto alle nuove disposizioni riportate nella legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, nella quale sono stati inseriti regimi speciali per l’utilizzo del lavoro occasionale in ambito agricolo, turistico e sono state previste novità anche per gli enti locali.

La circolare illustra, in particolare, le regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come nuovi voucher, riporta le nuove modalità di erogazione del compenso al lavoratore, le novità apportate nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono inserire all’atto della registrazione nella procedura informatica, le modifiche sulle dichiarazioni relative alle prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura. La stessa circolare fa riferimento, inoltre, alla creazione di due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo.

Nelle istruzioni fornite viene chiarito che le nuove regole per le imprese agricole hanno esteso da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. L’utilizzatore dovrà comunicare tramite l’apposita procedura il periodo in cui si svolge la prestazione e la durata complessiva. La dichiarazione dovrà essere inviata almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Le modifiche sono state attuate con l’obiettivo di ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori, i quali potranno richiedere l’importo spettante dopo 15 giorni tramite sportelli postali, presentando il mandato o l’autorizzazione al pagamento disponibile online.

Truffe online: tentativo di phishing

L’Istituto segnala che è in atto un tentativo fraudolento di carpire le credenziali degli utenti INPS (il cosiddetto phishing), tramite l’invio di email contenenti un invito a verificare le proprie credenziali effettuando l’accesso al Casellario dei lavoratori attivi, con relativo link che ovviamente non conduce al sito istituzione dell’INPS.

Qualora si siano già seguite le indicazioni di tali email, si suggerisce di cambiare nuovamente il proprio PIN sul portale INPS.

Nuova Passweb: chiarimenti e nuova funzionalità “Ente Gestore”

L’applicazione Nuova Passweb consente alle amministrazioni pubbliche, previa abilitazione, di visualizzare e sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti iscritti alle casse della gestione pubblica. 

Il messaggio 15 ottobre 2018, n. 3809 fornisce chiarimenti sulla richiesta di abilitazione all’applicazione e sulla nuova funzionalità “Ente Gestore”

Per ricevere supporto è possibile rivolgersi alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti – Area posizione assicurativa gestione pubblica, inviando una email all’indirizzo supportoentegestoregdp@inps.it.

Gestione Separata: obblighi contributivi per lavori in paesi UE

Con la circolare INPS 16 ottobre 2018, n. 102 l’Istituto fornisce agli iscritti alla Gestione Separata precisazioni sugli obblighi contributivi per le attività svolte in paesi comunitari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004.

La circolare INPS 1 luglio 2010, n. 82 aveva rilevato come nessuna norma comunitaria specifica fosse applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, definendo attività subordinata o autonoma anche quelle ad esse assimilate in base alla legislazione nazionale.

Tali categorie di lavoratori, pertanto, dal punto di vista previdenziale sono assimilate ai dipendenti oppure agli autonomi.

In particolare, con la circolare INPS 1 luglio 2010, n. 83, sono assimilati ai lavoratori dipendenti i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MIUR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale;
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione;
  • medico in formazione specialistica;
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono invece assimilati ai lavoratori autonomi i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna cassa previdenziale obbligatoria.

Con le modifiche legislative introdotte dal decreto legislativo 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono assimilati ai lavoratori dipendenti i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata dal MIUR;
  • medico in formazione specialistica;
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono, invece, assimilati agli autonomi i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo;
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna cassa previdenziale obbligatoria.

Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.

Applicazione maggiore aliquota e rinuncia detrazioni d’imposta

Come già chiarito con il messaggio 20 dicembre 2017, n. 5089, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota maggiore degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito di cui all’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.

Il messaggio 15 ottobre 2018, n. 3806 specifica che, a partire dal 15 ottobre 2018, è possibile acquisire le suddette richieste anche per l’anno d’imposta 2019.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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