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Sisma Ischia 2017: sospensione adempimenti e versamenti contributivi

In seguito all’evento sismico che il giorno 21 agosto 2017 ha colpito i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Con la circolare 6 novembre 2018, n. 105 l’Istituto fornisce indicazioni sulla corretta applicazione del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza tra il 29 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020.

L’atto fornisce, inoltre, le relative istruzioni operative inerenti gli adempimenti e gli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento e destinatari sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • gli iscritti alla Gestione Separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

Nella circolare vengono indicati i comportamenti da attuare in riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le modalità per potere usufruire della sospensione, i codici che le aziende interessate potranno utilizzare per la sospensione dei contributi e degli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.

Maternità: congedo straordinario per assistenza a familiari disabili

L’INPS, con il messaggio 2 novembre 2018, n. 4074, fornisce indicazioni in merito ai congedi straordinari fruiti dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità grave.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 2018, n. 158, è stato dichiarato illegittimo l’articolo 24, comma 2, del “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il familiare disabile.

Pertanto, tali periodi di congedo straordinario non rientrano nel computo dei sessanta giorni.

Va sottolineato, però, che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto quelli sopra indicati.

Ulteriori dettagli sono contenuti nel messaggio.

Supplemento di pensione e pensione supplementare: chiarimenti

Con il messaggio 2 novembre 2018, n. 4075 l’INPS fornisce le indicazioni necessarie a definire il supplemento di pensione e la pensione supplementare nei casi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento e accreditata presso le seguenti gestioni previdenziali:

  • Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), gestione ex ENPALS;
  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • gestioni autonome dell’Istituto.

Il messaggio specifica, inoltre, tutti i riferimenti normativi che disciplinano la materia.

Pagamento pensioni all’estero: accertamento esistenza in vita 2018

Lo scorso anno l’Istituto ha comunicato tutte le novità relative alle modalità di accertamento dell’esistenza in vita per il 2017, quale verifica necessaria per il pagamento delle prestazioni INPS a beneficiari residenti all’estero.

Nel messaggio 30 agosto 2017, n. 3378 sono descritti il servizio affidato a Citibank e le modalità di frazionamento, che comprendono anche la segmentazione per aree geografiche di residenza e di pagamento della platea dei pensionati interessati.

L’INPS, con il messaggio 2 novembre 2018, n. 4077, fornisce, inoltre, le istruzioni circa l’invio della prova dell’esistenza in vita e informa che Citibank ha avviato il processo di spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione. All’interno dello stesso messaggio sono disponibili anche gli allegati necessari per i pensionati residenti in Paesi compresi nella prima fase dell’anno 2018.

Nella lettera è indicato che la restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita dovrà avvenire entro il 12 febbraio 2019; nel caso in cui l’accertamento non sia stato completato entro questo termine, il pagamento della rata di marzo 2019 sarà localizzato presso gli sportelli Western Union per la riscossione in contanti, che costituirà prova dell’esistenza in vita.

Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, l’Istituto ha fornito a Citibank una lista di operatori dei Patronati autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla stessa Citibank, con il fine di attestare telematicamente l’esistenza in vita.

L’Istituto ricorda, infine, che è attivo il Servizio Clienti della Banca a supporto di pensionati, operatori di Consolati, delegati e procuratori, per fornire assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita con le seguenti modalità:

  • visitando la pagina web dedicata;
  • inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo inps.pensionati@citi.com;
  • telefonando ad uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

INPS a Napoli per la manifestazione OrientaSud 2018

La XIX edizione della manifestazione OrientaSud si terrà alla Mostra D’Oltremare di Napoli dal 6 all’8 novembre 2018. L’INPS parteciperà all’evento in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INAPP, con uno spazio espositivo in condivisione presso il padiglione 10.

La manifestazione nasce dall’esigenza di offrire ai ragazzi uno spazio nel quale trovare spunti di riflessione per il proprio progetto di vita e prevede un fitto calendario di conferenze, workshop, laboratori, colloqui di orientamento e aree informative. L’evento gode tradizionalmente dell’adesione del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato.

L’Istituto è presente a OrientaSud 2018 per affrontare con i giovani il tema del lavoro e delle tutele, illustrando la materia previdenziale come insieme di regole e strumenti di cui ciascuno deve essere consapevole per poter costruire il presente e pianificare il futuro.

Bandi di concorso Home Care Premium e Long Term Care: proroga scadenze

Sono state prorogate le scadenze dei seguenti bandi di concorso: Home Care Premium 2017, Long Term Care 2017 e Long Term Care 2016. La nuova scadenza è prevista per il 30 giugno 2019.

Si informa che a breve sarà pubblicato il nuovo bando di concorso Home Care Premium 2019 e che durante il periodo di proroga non saranno ammesse nuove domande e non si darà luogo allo scorrimento mensile della graduatoria.

Assemblea ANCI: “Operazione estratto conto dipendenti pubblici”

Il 24 ottobre scorso a Rimini, nell’ambito della XXXV Assemblea annuale ANCI, si è svolto il convegnoOperazione estratto conto dipendenti pubblici”, promosso dall’INPS  e mirato a presentare l’omonima iniziativa.

L’Operazione estratto conto ha l’obiettivo di recuperare, direttamente presso i datori di lavoro, tutte le informazioni riguardanti la posizione contributiva dei lavoratori del pubblico impiego.

L’obiettivo è sistemare l’estratto conto contributivo del dipendente, in modo da ottenere una posizione assicurativa completa, congruente e certificata, che consenta all’Istituto di definire nei giusti tempi le prestazioni cui l’iscritto ha diritto.

Dichiarazione reddituale per cumulo pensione con lavoro autonomo

L’articolo 10, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ha disposto che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione devono produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

Pertanto i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza della dichiarazione dei redditi del 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2017.

Con messaggio 29 ottobre 2018, n. 4018 INPS fornisce chiarimenti per i pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2017.

Reddito di Inclusione (REI): i dati gennaio – settembre 2018

È stato pubblicato l’Osservatorio sul Reddito di Inclusione (REI) con i dati del periodo gennaio – settembre 2018, intervallo in cui sono stati erogati benefici economici a 379mila nuclei familiari raggiungendo più di 1 milione di persone.

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito un’altra misura di contrasto alla povertà, il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva).

La maggior parte dei benefici vengono erogati nelle regioni del sud (69%) con interessamento del 72% delle persone coinvolte. Il 47% dei nuclei beneficiari di REI, che rappresentano oltre il 51% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia; a seguire Calabria, Lazio, Lombardia e Puglia coprono un ulteriore 28% dei nuclei e il 27% delle persone coinvolte.

Il tasso di inclusione del REI, ovvero il numero di persone coinvolte ogni 10.000 abitanti, risulta nel periodo considerato a livello nazionale pari a 184; raggiunge i valori più alti nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria (rispettivamente pari a 540, 517, 389) ed i valori minimi in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige (pari in entrambi i casi a 23).

L’importo medio mensile erogato nel periodo gennaio-settembre 2018, pari a 305 euro, risulta variabile a livello territoriale, con un intervallo tra i 239 euro della Valle d’Aosta ai 336 euro per la Campania.

Pensioni decorrenti nel 2017 e nei primi nove mesi del 2018: i dati

È stato pubblicato l’Osservatorio di monitoraggio dei flussi di pensionamento con i dati delle pensioni decorrentinel 2017 e nei primi nove mesi del 2018.

Il monitoraggio, con rilevazione effettuata il 2 ottobre 2018, riguarda le seguenti gestioni:

  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • artigiani e commercianti;
  • lavoratori parasubordinati;
  • assegni sociali.

Mentre nel 2017 sia i requisiti di età per la vecchiaia che quelli di anzianità per la pensione anticipata sono rimasti immutati rispetto al 2016, nel 2018 si conclude il percorso di equiparazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne nel settore dei dipendenti privati e dei lavoratori autonomi. La pensione di vecchiaia per queste categorie, infatti, nel 2018 verrà erogata al raggiungimento dell’età di 66 anni e sette mesi sia per gli uomini che per le donne.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, invece, per il 2018 non sono previsti cambiamenti nei requisiti per la generalità dei lavoratori, ma viene introdotta la possibilità di pensionamento anticipato con soli 41 anni di contributi per i cosiddetti “lavoratori precoci” (12 mesi di contributi maturati entro il compimento dei 19 anni di età e in una determinata condizione di tutela stabilita dalla norma), nei limiti dei fondi annualmente stanziati e con richiesta di certificazione dei requisiti per l’accesso al beneficio entro il 1° marzo 2018.

Pensioni e assegni sociali: sintesi dei dati statistici

Con riferimento al FPLD, in questa terza rilevazione del 2018 si registra un numero complessivo di liquidazioni di pensioni di vecchiaia e di anzianità/anticipate decorrenti nei primi nove mesi inferiore al corrispondente valore del 2017. Analogo andamento si osserva nelle tre principali gestioni dei lavoratori autonomi, anche se in modo meno pronunciato. La differenza è riconducibile essenzialmente all’aumento del requisito di età per la pensione di vecchiaia delle donne.

Gli assegni sociali liquidati nei primi nove mesi del 2018 sono di entità molto esigua rispetto al valore rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente, in quanto si è innalzato di un anno il requisito di età utile per la liquidazione dell’assegno.

Osservando gli indicatori statistici dei primi nove mesi del 2018, inoltre, si rileva un peso decisamente superiore delle pensioni di anzianità/anticipate su quelle di vecchiaia rispetto al dato annuo del 2017. Questo perché i requisiti per le pensioni di vecchiaia si sono innalzati per le donne, mentre quelli relativi alle pensioni di anzianità/anticipate sono rimasti uguali all’anno precedente e sono più consistenti le uscite anticipate per i cosiddetti “lavoratori precoci”.

Per lo stesso motivo anche per quanto riguarda il peso delle pensioni di invalidità su quelle di vecchiaia l’indicatore statistico risulta più elevato nel 2018 rispetto all’analogo valore del 2017. La relazione si inverte, invece, nell’indicatore che rappresenta il peso percentuale delle pensioni femminili su quelle maschili, a causa dell’innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne.

Osservatorio sui lavoratori parasubordinati: i dati del 2017

È stato pubblicato l’Osservatorio sui lavoratori parasubordinati con i dati del 2017. L’unità statistica presa in esame è rappresentata dai lavoratori contribuenti alla Gestione Separata, con l’esclusione dei prestatori di lavoro accessorio e occasionale.

L’Osservatorio analizza due tipologie di contribuenti: professionisti e collaboratori. Sono considerati professionisti se esercitano per professione abituale, anche se in modo non esclusivo, un’attività di lavoro autonomo, e il versamento dei contributi è effettuato dal lavoratore stesso. Sono invece considerati collaboratori se l’attività è di collaborazione coordinata e continuativa e il versamento dei contributi è effettuato dal committente, entro il mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Secondo le statistiche, nel 2017 i contribuenti collaboratori sono stati 917.754, mentre i professionisti 337.899. Nel complesso, i lavoratori parasubordinati contribuenti sono stati 1.255.653 (di cui 769.367 uomini e 486.286 donne).

Prestazioni pensionistiche e beneficiari: i dati del 2017

È stato pubblicato l’Osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del sistema pensionistico italiano, con i dati relativi al 2017. Le prestazioni vigenti al 31 dicembre 2017 sono 22.994.698, per un ammontare complessivo annuo di 286.938 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 12.478 euro.

Rispetto al 2016, il numero di prestazioni è aumentato dello 0,1%, mentre il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato dell’1,6%.

I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.041.852 milioni (-0,1% rispetto al 2016). Ognuno di loro percepisce in media 1,43 pensioni, anche di diverso tipo, secondo quanto previsto dalla normativa previdenziale. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52,5%), gli uomini percepiscono il 55,8% dei redditi pensionistici. L’importo medio dei trattamenti percepiti dalle donne è infatti inferiore rispetto a quello degli uomini del 28% (15.078,31 contro 20.989,29 euro).

Monitoraggio del ticket di licenziamento: precisazioni

Il datore di lavoro che licenzia il dipendente per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, deve versare un ticket licenziamento di importo pari al 41% del massimale mensile annualmente determinato.

L’INPS ha implementato le procedure di monitoraggio del ticket di licenziamento (art. 2 comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, cd. legge Fornero) segnalando le anomalie, gli inadempimenti delle aziende, le ipotesi di versamento parziale o di importi non correttamente determinati, incrociando i dati contenuti nella denuncia contributiva con i dati presenti negli archivi telematici del Centro per l’Impiego (Unilav).

Per questo motivo sono stati istituiti i codici tipo contribuzione M400 e M401 che i datori di lavoro usano nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M e 1N, necessari a individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l’obbligo del contributo.

Nello specifico, tra i casi di esonero, la legge ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In tale ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.

Il messaggio 24 ottobre 2018, n. 3933 chiarisce che, in caso di mancanza di  documentazione idonea che dimostri la condizione di esonero dell’azienda, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” insieme alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel messaggio vengono, inoltre, riportate le modalità di trasmissione e fornite indicazioni alle strutture territoriali.

Aziende agricole: implementazione della procedura Denuncia Aziendale

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 e il messaggio 13 aprile 2018, n. 1618 è stata disciplinata l’abilitazione delle aziende agricole e dei loro intermediari all’interno del sistema UNIEMENS. Dal 1° gennaio 2018, infatti, anche per i datori di lavoro agricoli è obbligatorio presentare la denuncia contributiva mensile degli operai attraverso questo sistema, che ha sostituito il modello di Denuncia della Manodopera Agricola (DMAG).
Il nuovo sistema di autenticazione ha reso necessarie alcune implementazioni nella procedura di trasmissione telematica della Denuncia Aziendale (DA). Le implementazioni, come spiega il messaggio 18 ottobre 2018, n. 3879, riguardano i controlli nell’accesso delle aziende agricole al sistema e le nuove funzionalità, diversificate in base ai profili di accesso alla procedura.

Aziende agricole: implementazione della procedura Denuncia Aziendale

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 e il messaggio 13 aprile 2018, n. 1618 è stata disciplinata l’abilitazione delle aziende agricole e dei loro intermediari all’interno del sistema UNIEMENS. Dal 1° gennaio 2018, infatti, anche per i datori di lavoro agricoli è obbligatorio presentare la denuncia contributiva mensile degli operai attraverso questo sistema, che ha sostituito il modello di Denuncia della Manodopera Agricola (DMAG).
Il nuovo sistema di autenticazione ha reso necessarie alcune implementazioni nella procedura di trasmissione telematica della Denuncia Aziendale (DA). Le implementazioni, come spiega il messaggio 18 ottobre 2018, n. 3879, riguardano i controlli nell’accesso delle aziende agricole al sistema e le nuove funzionalità, diversificate in base ai profili di accesso alla procedura.

Aziende agricole: implementazione della procedura Denuncia Aziendale

Con il messaggio 7 dicembre 2017, n. 4921 e il messaggio 13 aprile 2018, n. 1618 è stata disciplinata l’abilitazione delle aziende agricole e dei loro intermediari all’interno del sistema UNIEMENS. Dal 1° gennaio 2018, infatti, anche per i datori di lavoro agricoli è obbligatorio presentare la denuncia contributiva mensile degli operai attraverso questo sistema, che ha sostituito il modello di Denuncia della Manodopera Agricola (DMAG).
Il nuovo sistema di autenticazione ha reso necessarie alcune implementazioni nella procedura di trasmissione telematica della Denuncia Aziendale (DA). Le implementazioni, come spiega il messaggio 18 ottobre 2018, n. 3879, riguardano i controlli nell’accesso delle aziende agricole al sistema e le nuove funzionalità, diversificate in base ai profili di accesso alla procedura.

Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti

A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Le previsioni sono:

  • nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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