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Eventi sismici 2016 e 2017: modalità di versamento contributi sospesi

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 aveva disposto gli interventi urgenti a favore delle popolazioni di Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. Tra gli interventi era compresa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici fino al 30 settembre 2017.

Il messaggio 27 febbraio 2018, n. 895 ricorda che la sospensione è stata prorogata al 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il messaggio fornisce, inoltre, le istruzioni operative riferite alle diverse gestioni previdenziali per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa.

In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere da maggio 2018, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa da presentare entro il 31 maggio 2018, per la quale saranno fornite le indicazioni operative con un messaggio.

Si ricorda che, per espressa previsione di legge, i contributi previdenziali già versati non saranno rimborsati.

Congedo papà: proroga e ampliamento per il 2018

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.

Come informa il messaggio 27 febbraio 2018, n. 894, la durata del congedo obbligatorio per il padre nel 2018 è aumentata a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).

Come precisa la circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40, sono tenuti a presentare all’Istituto la domanda per il congedo papà soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS. Tutti i lavoratori per i quali, invece, le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’INPS, attraverso il flusso UNIEMENS, le giornate di congedo fruite.

Come conferma l’articolo 1, comma 354 della suddetta legge, inoltre, dal 2018 è prevista la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Confermato, infine, come dispone il messaggio 24 febbraio 2017, n. 828, che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi del 2018, per le nascite e le adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017.

 

Coltivatori diretti: indicazioni operative per esonero contributivo

La circolare INPS 28 febbraio 2018, n. 36 fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per usufruire dell’esonero contributivo introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni, iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi. Decorsi i primi 36 mesi, tale esonero è ridotto al 66% per i 12 mesi successivi e al 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Congedo papà: proroga e ampliamento per il 2018

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente si applicano anche alle nascite e alle adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017 e nel 2018.

Come informa il messaggio 27 febbraio 2018, n. 894, la durata del congedo obbligatorio per il padre nel 2018 è aumentata a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale).

Come precisa la circolare INPS 14 marzo 2013, n. 40, sono tenuti a presentare all’Istituto la domanda per il congedo papà soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS. Tutti i lavoratori per i quali, invece, le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione dei congedi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In quest’ultimo caso spetterà ai datori di lavoro comunicare all’INPS, attraverso il flusso UNIEMENS, le giornate di congedo fruite.

Come conferma l’articolo 1, comma 354 della suddetta legge, inoltre, dal 2018 è prevista la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Confermato, infine, come dispone il messaggio 24 febbraio 2017, n. 828, che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi del 2018, per le nascite e le adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017.

 

Coltivatori diretti: indicazioni operative per esonero contributivo

La circolare INPS 28 febbraio 2018, n. 36 fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per usufruire dell’esonero contributivo introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni, iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi. Decorsi i primi 36 mesi, tale esonero è ridotto al 66% per i 12 mesi successivi e al 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Eventi sismici 2016 e 2017: modalità di versamento contributi sospesi

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 aveva disposto gli interventi urgenti a favore delle popolazioni di Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. Tra gli interventi era compresa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici fino al 30 settembre 2017.

Il messaggio 27 febbraio 2018, n. 895 ricorda che la sospensione è stata prorogata al 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il messaggio fornisce, inoltre, le istruzioni operative riferite alle diverse gestioni previdenziali per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa.

In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere da maggio 2018, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa da presentare entro il 31 maggio 2018, per la quale saranno fornite le indicazioni operative con un messaggio.

Si ricorda che, per espressa previsione di legge, i contributi previdenziali già versati non saranno rimborsati.

APE Sociale: istruzioni applicative e nuovi chiarimenti

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell’APE Sociale, come previsto dall’articolo 24, comma 6, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le modifiche prevedono:

  • per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi;
  • estensione della platea dei destinatari in merito ai beneficiari delle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori cd. “gravosi”;
  • nuova formulazione dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE Sociale nel corso del 2018, già fissati al 31 marzo e prorogati al 15 luglio 2018;
  • una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, esclusi i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE Sociale.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 34 fornisce le istruzioni applicative in merito a tali modiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.

Lavoratori precoci: prime istruzioni per il pensionamento anticipato

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina per soggetti in particolari condizioni (il cosiddetto beneficio per lavoratori precoci).

Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l’accesso al beneficio di pensionamento anticipato con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività gravose.

Sono state introdotte, inoltre, nuove attività lavorative che rientrano tra quelle gravose.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 33 fornisce le istruzioni applicative in merito alle modifiche e ulteriori chiarimenti.

Lavoratori precoci: prime istruzioni per il pensionamento anticipato

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina per soggetti in particolari condizioni (il cosiddetto beneficio per lavoratori precoci).

Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l’accesso al beneficio di pensionamento anticipato con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività gravose.

Sono state introdotte, inoltre, nuove attività lavorative che rientrano tra quelle gravose.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 33 fornisce le istruzioni applicative in merito alle modifiche e ulteriori chiarimenti.

APE Sociale: istruzioni applicative e nuovi chiarimenti

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell’APE Sociale, come previsto dall’articolo 24, comma 6, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le modifiche prevedono:

  • per le donne con figli, una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) richiesto per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi;
  • estensione della platea dei destinatari in merito ai beneficiari delle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori cd. “gravosi”;
  • nuova formulazione dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE Sociale nel corso del 2018, già fissati al 31 marzo e prorogati al 15 luglio 2018;
  • una deroga all’applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie, esclusi i soggetti che all’atto del pensionamento godono dell’APE Sociale.

La circolare INPS 23 febbraio 2018, n. 34 fornisce le istruzioni applicative in merito a tali modiche e integrazioni nonché ulteriori chiarimenti in materia, anche con riferimento ai diversi profili gestionali della prestazione.

Pubblicato l’Osservatorio “Polo unico di tutela della malattia”

L’INPS ha pubblicato il primo Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia” con lo scopo di monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico. L’Osservatorio è stato realizzato prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto.

Dal 1° settembre 2017, infatti, in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati assicurati, l’Istituto effettua visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Dai dati del primo Osservatorio emerge che, a dicembre 2016, il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo da parte dell’INPS è stato di 13,2 milioni, di cui 2,8 nel settore pubblico (Polo unico) e 10,4 nel settore privato (assicurati). Nei primi quattro mesi di gestione del Polo unico della malattia si registra, inoltre, un deciso decremento del numero di certificati medici dei lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico (-13,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso andamento si verifica, anche se in modo decisamente meno marcato (-2,1%), per i dipendenti del settore privato.

Pubblicato l’Osservatorio “Polo unico di tutela della malattia”

L’INPS ha pubblicato il primo Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia” con lo scopo di monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico. L’Osservatorio è stato realizzato prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto.

Dal 1° settembre 2017, infatti, in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avviene per i lavoratori privati assicurati, l’Istituto effettua visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Dai dati del primo Osservatorio emerge che, a dicembre 2016, il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo da parte dell’INPS è stato di 13,2 milioni, di cui 2,8 nel settore pubblico (Polo unico) e 10,4 nel settore privato (assicurati). Nei primi quattro mesi di gestione del Polo unico della malattia si registra, inoltre, un deciso decremento del numero di certificati medici dei lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico (-13,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo stesso andamento si verifica, anche se in modo decisamente meno marcato (-2,1%), per i dipendenti del settore privato.

Incarichi dirigenziali non generali: interpello per posti funzione

Con determinazione direttoriale del 21 febbraio 2018 n. 12 si è provveduto alla modifica dell’ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell’INPS.

Tali modifiche sono necessarie per ridefinire il numero delle aree dirigenziali di seconda fascia attribuite alle strutture della Direzione generale e alle strutture territoriali per meglio garantire l’attuazione dell’assetto organizzativo dell’Istituto.

Si rende quindi necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, per la copertura dei posti funzione di nuova istituzione e di quelli che si renderanno vacanti.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio 23 febbraio 2018, n. 838, il personale appartenente al ruolo dirigenziale dell’Istituto potrà inviare la manifestazione di disponibilità per i predetti posti funzione, in ordine di priorità, per un massimo di due preferenze, utilizzando la nuova procedura informatica accessibile dall’intranet dal percorso HOME/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti.

I soggetti interessati non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Istituto potranno inviare, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio e in ordine di priorità, la manifestazione di disponibilità all’indirizzo di posta elettronica istituzionale AdesioniTitolaritaSedi@inps.it.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al messaggio.

Incarichi dirigenziali non generali: interpello per posti funzione

Con determinazione direttoriale del 21 febbraio 2018 n. 12 si è provveduto alla modifica dell’ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell’INPS.

Tali modifiche sono necessarie per ridefinire il numero delle aree dirigenziali di seconda fascia attribuite alle strutture della Direzione generale e alle strutture territoriali per meglio garantire l’attuazione dell’assetto organizzativo dell’Istituto.

Si rende quindi necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, per la copertura dei posti funzione di nuova istituzione e di quelli che si renderanno vacanti.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio 23 febbraio 2018, n. 838, il personale appartenente al ruolo dirigenziale dell’Istituto potrà inviare la manifestazione di disponibilità per i predetti posti funzione, in ordine di priorità, per un massimo di due preferenze, utilizzando la nuova procedura informatica accessibile dall’intranet dal percorso HOME/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti.

I soggetti interessati non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Istituto potranno inviare, sempre entro dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio e in ordine di priorità, la manifestazione di disponibilità all’indirizzo di posta elettronica istituzionale AdesioniTitolaritaSedi@inps.it.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al messaggio.

APE Sociale: in linea il modello aggiornato sulle attività lavorative

In considerazione delle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), nella sezione “Tutti i moduli” è pubblicato il modello aggiornato di attestazione del datore di lavoro in relazione alle attività lavorative (AP116). In particolare, l’articolo 1, comma 163 della legge di bilancio 2018 ha incluso nuove professioni nell’elenco delle attività gravose.

Indennità di disoccupazione NASpI: accesso semplificato alla domanda

Dal 23 febbraio 2018 è in sperimentazione su un campione di soggetti il servizio di accesso semplificato alla domanda di NASpI precompilata destinato a lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il lavoro e che potrebbero avere diritto alla indennità NASpI, se in possesso dei requisiti legislativamente previsti. Alla domanda l’interessato dovrà aggiungere solo gli altri eventuali elementi in suo possesso.

Per fruire del servizio l’assicurato dovrà accedere, tramite il proprio PIN, all’Area MyINPS – I tuoi avvisi – dove troverà un avviso e il link alla domanda precompilata. Qualora in possesso di PIN ordinario, al termine della compilazione della domanda si raccomanda di convertire il PIN in PIN dispositivo.

Gradualmente il servizio verrà esteso alla generalità degli assicurati, con contratto di lavoro dipendente, cessati involontariamente.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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