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Ricongiunzione liberi professionisti

Con la circolare n. 34 del 12 marzo 2012, vengono fornite le tabelle aggiornate dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. I nuovi valori, da utilizzare per le domande di ricongiunzione presentate nel corso dell’anno 2012, sono stati ricalcolati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’Istat per l’anno 2011, pari al 2,7%.

Visite mediche domiciliari. Precisazioni

Il messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012 fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di richiesta e di effettuazione delle visite di controllo domiciliari a cura dell’Inps.
Per quanto riguarda l’orario di reperibilità dei lavoratori del settore pubblico in malattia, viene precisato che – allo stato attuale – il servizio fornito dall’Inps non potrà coprire l’intero orario previsto dalle norme attualmente in vigore per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00), essendo possibile effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00). Riguardo le richieste da parte dei datori di lavoro, si ricorda che con il nuovo sistema di richiesta online le stesse possono essere inoltrate nell’arco delle 24 ore, con la precisazione che saranno espletate per la fascia antimeridiana quelle pervenute entro le ore 9.00 e per la fascia pomeridiana quelle pervenute entro le ore 12.00. Infine, viene richiamata l’attenzione dei lavoratori e dei medici certificatori affinché sia garantita la massima diligenza nell’indicazione di tutti gli elementi utili alla reperibilità.

Dipendenti PPAA. Risoluzione del rapporto di lavoro per permanente inidoneità psicofisica

Con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012, vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione dei contenuti del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica, con particolare riguardo alla procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico. Il regolamento distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e relativa, intesa come stato del dipendente impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. La procedura di verifica per l’accertamento dell’’inidoneità al servizio può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Dipendenti PPAA. Risoluzione del rapporto di lavoro per permanente inidoneità psicofisica

Con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012, vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione dei contenuti del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica, con particolare riguardo alla procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico. Il regolamento distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e relativa, intesa come stato del dipendente impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. La procedura di verifica per l’accertamento dell’’inidoneità al servizio può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità

Il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale, al fine di chiarire che detto prolungamento spetta – entro il compimento dell’ottavo anno del bambino – alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario. Il decreto, inoltre, ha eliminato la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità” ed è intervenuto anche nel merito della platea dei lavoratori dipendenti aventi diritto al beneficio.
Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare n. 32 del 6 marzo 2012

Disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità

Il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale, al fine di chiarire che detto prolungamento spetta – entro il compimento dell’ottavo anno del bambino – alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario. Il decreto, inoltre, ha eliminato la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità” ed è intervenuto anche nel merito della platea dei lavoratori dipendenti aventi diritto al beneficio.
Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare n. 32 del 6 marzo 2012

Manutenzione straordinaria

Si comunica che, per lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria sui sistemi, il sito ed i servizi online dell’Istituto potrebbero risultare non disponibili fra le ore 23:00 di sabato 10 marzo e le ore 01:00 di domenica 11 marzo 2012.

 

Ci scusiamo per il disagio.

 

Manutenzione straordinaria

Si comunica che, per lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria sui sistemi, il sito ed i servizi online dell’Istituto potrebbero risultare non disponibili fra le ore 23:00 di sabato 10 marzo e le ore 01:00 di domenica 11 marzo 2012.

 

Ci scusiamo per il disagio.

 

Prestazioni sociali concesse dai Comuni. Importi 2012

Con la circolare n. 29 del 1° marzo 2012, vengono resi noti i nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’assegno per il nucleo familiare è pari, nella misura intera, a 135,43 euro. Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 24.377,39 euro.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, è pari a 324,79 euro per cinque mensilità (pari a 1.623,95 euro complessivi). Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 33.857,81 euro.

 

Prescrizione contributi

Dall’entrata in vigore della legge 335/1995, che ha disciplinato (articolo 3, commi 9 e 10) anche il nuovo regime di prescrizione della contribuzione, si è determinato un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Inps, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia. Con la circolare n. 31 del 2 marzo 2012, vengono fornite istruzioni specifiche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali.

 

Prestazioni sociali concesse dai Comuni. Importi 2012

Con la circolare n. 29 del 1° marzo 2012, vengono resi noti i nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’assegno per il nucleo familiare è pari, nella misura intera, a 135,43 euro. Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a 24.377,39 euro.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, è pari a 324,79 euro per cinque mensilità (pari a 1.623,95 euro complessivi). Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 33.857,81 euro.

 

Prescrizione contributi

Dall’entrata in vigore della legge 335/1995, che ha disciplinato (articolo 3, commi 9 e 10) anche il nuovo regime di prescrizione della contribuzione, si è determinato un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Inps, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia. Con la circolare n. 31 del 2 marzo 2012, vengono fornite istruzioni specifiche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali.

 

Riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti

Con il messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, vengono fornite ulteriori indicazioni per la trattazione delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, presentate entro il 1° marzo 2012 da coloro che perfezionano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 (tenendo conto delle modifiche introdotte dall’articolo 24 della legge 214/2011). Si ricorda che la domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: in questo caso, però, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge 247/2007 per i lavoratori autonomi.

Riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti

Con il messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, vengono fornite ulteriori indicazioni per la trattazione delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, presentate entro il 1° marzo 2012 da coloro che perfezionano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 (tenendo conto delle modifiche introdotte dall’articolo 24 della legge 214/2011). Si ricorda che la domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: in questo caso, però, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge 247/2007 per i lavoratori autonomi.

Trattamento di richiamo alle armi. Presentazione telematica

È stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi. Tale modalità, che entrerà in vigore in via esclusiva dal 1° aprile 2012, prevede l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale www.inps.it – Servizi Online – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Richiamo alle armi;
• Contact Center – attraverso il numero verde 803164;
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Durante il periodo transitorio, che durerà fino al 30 marzo 2012, saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle richieste.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare n. 27 del 27 febbraio 2012.

Trattamento di richiamo alle armi. Presentazione telematica

È stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi. Tale modalità, che entrerà in vigore in via esclusiva dal 1° aprile 2012, prevede l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale www.inps.it – Servizi Online – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Richiamo alle armi;
• Contact Center – attraverso il numero verde 803164;
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Durante il periodo transitorio, che durerà fino al 30 marzo 2012, saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle richieste.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare n. 27 del 27 febbraio 2012.

Buoni lavoro: ora in vendita in tutti gli uffici postali

Accordo Inps-Poste italiane per l’acquisto dei buoni  nei 14mila Uffici Postali

 

Con l’estensione della fase sperimentale all’intero territorio nazionale, dal 27 febbraio sarà possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro (voucher) presso l’intera rete degli Uffici Postali.

I voucher sono in vendita nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 buoni. Nella cifra sono previste la copertura assicurativa Inail e quella previdenziale Inps, di conseguenza, i periodi di lavoro retribuiti con i buoni sono validi ai fini pensionistici.

Il datore di lavoro può acquistare i voucher in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la partita IVA.  Il limite per l’acquisto giornaliero è di 5000euro lordi.

Dal giorno successivo all’acquisto e in ogni caso prima dell’avvio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione. La comunicazione può essere effettuata o chiamando il Contact center Inps-Inail (803164) o tramite portale Inps (Come fare per Utilizzare i buoni lavoro) o presso la sede Inps.

I buoni sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro due anni dal giorno di emissione. Per poter riscuotere i buoni  il prestatore deve presentarsi con al propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

 

Vai alla pagina dell’area Lavoro Occasionale Accessorio>Distribuzione Voucher Uffici postali

 

Comunicato stampa del 27 febbraio 2012

 

Buoni lavoro: ora in vendita in tutti gli uffici postali

Accordo Inps-Poste italiane per l’acquisto dei buoni  nei 14mila Uffici Postali

 

Con l’estensione della fase sperimentale all’intero territorio nazionale, dal 27 febbraio sarà possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro (voucher) presso l’intera rete degli Uffici Postali.

I voucher sono in vendita nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 buoni. Nella cifra sono previste la copertura assicurativa Inail e quella previdenziale Inps, di conseguenza, i periodi di lavoro retribuiti con i buoni sono validi ai fini pensionistici.

Il datore di lavoro può acquistare i voucher in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la partita IVA.  Il limite per l’acquisto giornaliero è di 5000euro lordi.

Dal giorno successivo all’acquisto e in ogni caso prima dell’avvio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione. La comunicazione può essere effettuata o chiamando il Contact center Inps-Inail (803164) o tramite portale Inps (Come fare per Utilizzare i buoni lavoro) o presso la sede Inps.

I buoni sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro due anni dal giorno di emissione. Per poter riscuotere i buoni  il prestatore deve presentarsi con al propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

 

Vai alla pagina dell’area Lavoro Occasionale Accessorio>Distribuzione Voucher Uffici postali

 

Comunicato stampa del 27 febbraio 2012

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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