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Intervento del Fondo di garanzia

La legge 297/1982, che ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, stabilisce che l’intervento del Fondo può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che per “aventi diritto” devono intendersi non soltanto gli eredi del lavoratore ma, in generale, gli “aventi causa” del lavoratore. La circolare n. 89 del 26 giugno 2012, pertanto, modifica le istruzioni impartite in precedenza con la circolare n. 74/2008, comprendendo nel novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento del Fondo anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR.

Intervento del Fondo di garanzia

La legge 297/1982, che ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, stabilisce che l’intervento del Fondo può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che per “aventi diritto” devono intendersi non soltanto gli eredi del lavoratore ma, in generale, gli “aventi causa” del lavoratore. La circolare n. 89 del 26 giugno 2012, pertanto, modifica le istruzioni impartite in precedenza con la circolare n. 74/2008, comprendendo nel novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento del Fondo anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR.

Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Nell’ambito dei provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dai gravi eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è sospeso senza interessi fino al 30 settembre 2012 anche l’ammortamento dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) e dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (che assicura agli iscritti all’ex gestione Inpdap, l’erogazione di prestiti e di mutui ipotecari a tassi agevolati), ai soggetti residenti nei comuni interessati che ne facciano richiesta (vedi messaggio n. 10421 del 20 giugno 2012).

Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Nell’ambito dei provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dai gravi eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è sospeso senza interessi fino al 30 settembre 2012 anche l’ammortamento dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) e dei mutui ipotecari edilizi erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (che assicura agli iscritti all’ex gestione Inpdap, l’erogazione di prestiti e di mutui ipotecari a tassi agevolati), ai soggetti residenti nei comuni interessati che ne facciano richiesta (vedi messaggio n. 10421 del 20 giugno 2012).

Fondo di solidarietà personale dipendente del credito

La circolare n. 86 del 19 giugno 2012 fa seguito al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010, con il quale sono state date le prime urgenti istruzioni operative ad alcune strutture di sede nella necessità immediata di porre in essere il sostegno al reddito a lavoratori licenziati di aziende del credito, integrandone il contenuto con nuove indicazioni operative. Sono descritti in dettaglio gli aspetti normativi relativi al beneficio, le condizioni di accesso allo stesso e gli adempimenti delle aziende ai fini del finanziamento della prestazione.

Fondo di solidarietà personale dipendente del credito

La circolare n. 86 del 19 giugno 2012 fa seguito al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010, con il quale sono state date le prime urgenti istruzioni operative ad alcune strutture di sede nella necessità immediata di porre in essere il sostegno al reddito a lavoratori licenziati di aziende del credito, integrandone il contenuto con nuove indicazioni operative. Sono descritti in dettaglio gli aspetti normativi relativi al beneficio, le condizioni di accesso allo stesso e gli adempimenti delle aziende ai fini del finanziamento della prestazione.

Pensioni ai superstiti

Il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
La circolare n. 84 del 14 giugno 2012 fornisce le istruzioni relative al campo di applicazione e ai destinatari della norma introdotta.

Pensioni ai superstiti

Il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
La circolare n. 84 del 14 giugno 2012 fornisce le istruzioni relative al campo di applicazione e ai destinatari della norma introdotta.

Istanze e servizi Inps Gestione ex-Inpdap ed ex-Enpals: telematizzati in via esclusiva entro l’autunno

Per portare a compimento il processo di telematizzazione dei servizi il Presidente dell’Inps ha firmato il 30 maggio la Determinazione n. 95 che contiene in allegato il calendario per la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze relative a servizi exInpdap ed ExEnpals.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della Determinazione Presidenziale suddetta i servizi indicati nell’allegato 1 (parte integrante dell’atto) potranno essere richiesti sono tramite canale telematico.

Nel processo di integrazione la telematizzazione dei servizi rappresenta infatti un passaggio importante, in linea con l’Obiettivo n. 20 del piano di E-Government, che prevede la dematerializzazione, la riduzione dei flussi cartacei a favore di processi documentali totalmente informatizzati, con le Linee generali Inps per l’integrazione (Determinazione Presidenziale n. 5802/2012) e con le Linee guida gestionali Inps 2012, tra le quali è stato incluso il completamento del processo di telematizzazione dei servizi degli Enti soppressi.

Determinazione Presidenziale n. 95

Polo specialistico ex Enpals

Nelle more dell’emanazione dei decreti di trasferimento all’Inps delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all’interno della sede che ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell’area urbana di Roma. La circolare n. 78 dell’8 giugno 2012 descrive le nuove competenze territoriali delle varie sedi e il loro assetto organizzativo nella fase transitoria.

 

Per consultare la documentazione ufficiale relativa al processo di integrazione degli enti soppressi vai alla sezione Integrazione INPDAP-ENPALS

Istanze e servizi Inps Gestione ex-Inpdap ed ex-Enpals: telematizzati in via esclusiva entro l’autunno

Per portare a compimento il processo di telematizzazione dei servizi il Presidente dell’Inps ha firmato il 30 maggio la Determinazione n. 95 che contiene in allegato il calendario per la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze relative a servizi exInpdap ed ExEnpals.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della Determinazione Presidenziale suddetta i servizi indicati nell’allegato 1 (parte integrante dell’atto) potranno essere richiesti sono tramite canale telematico.

Nel processo di integrazione la telematizzazione dei servizi rappresenta infatti un passaggio importante, in linea con l’Obiettivo n. 20 del piano di E-Government, che prevede la dematerializzazione, la riduzione dei flussi cartacei a favore di processi documentali totalmente informatizzati, con le Linee generali Inps per l’integrazione (Determinazione Presidenziale n. 5802/2012) e con le Linee guida gestionali Inps 2012, tra le quali è stato incluso il completamento del processo di telematizzazione dei servizi degli Enti soppressi.

Determinazione Presidenziale n. 95

Polo specialistico ex Enpals

Nelle more dell’emanazione dei decreti di trasferimento all’Inps delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all’interno della sede che ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi Inps dell’area urbana di Roma. La circolare n. 78 dell’8 giugno 2012 descrive le nuove competenze territoriali delle varie sedi e il loro assetto organizzativo nella fase transitoria.

 

Per consultare la documentazione ufficiale relativa al processo di integrazione degli enti soppressi vai alla sezione Integrazione INPDAP-ENPALS

Applicazione regolamenti CE ai Paesi SEE

Dal 1° giugno 2012, si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010 per i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 988/2009, sempre del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento 883/2004 di cui sopra.
La circolare n. 77 del 6 giugno 2012 contiene un riepilogo delle circolari pubblicate in materia di prestazioni pensionistiche e fornisce alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio. 

Applicazione regolamenti CE ai Paesi SEE

Dal 1° giugno 2012, si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale entrati in vigore il 1° maggio 2010 per i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in particolare il regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 988/2009, sempre del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento 883/2004 di cui sopra.
La circolare n. 77 del 6 giugno 2012 contiene un riepilogo delle circolari pubblicate in materia di prestazioni pensionistiche e fornisce alcune precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio. 

Determinazione presidenziale integrazione

Con la determinazione presidenziale n.5804 del 31 maggio 2012, l’Inps  ha emanato le linee di indirizzo per l’attuazione dell’integrazione di Inpdap ed Enpals delineata, con le precedenti determinazioni presidenziali n. 5802 e n. 5803, per conseguire gli obiettivi di efficacia e riduzione dei costi previsti dal decreto legge n. 211 del 2011, convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia).
Il documento descrive le modalità che devono guidare l’attuazione dell’integrazione di Inpdap ed Enpals, partendo dal contesto in cui è nata l’operazione, delineando il percorso dell’integrazione, e toccando punti di fondamentale importanza quali lo sviluppo del modello organizzativo, la razionalizzazione logistica, la valorizzazione del capitale umano, la telematizzazione, lo sviluppo della cultura previdenziale.

DET. PRES. n. 5804 del 31.05.2012 –  Llinee Indirizzo Attuative Integrazione

Determinazione presidenziale integrazione

Con la determinazione presidenziale n.5804 del 31 maggio 2012, l’Inps  ha emanato le linee di indirizzo per l’attuazione dell’integrazione di Inpdap ed Enpals delineata, con le precedenti determinazioni presidenziali n. 5802 e n. 5803, per conseguire gli obiettivi di efficacia e riduzione dei costi previsti dal decreto legge n. 211 del 2011, convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia).
Il documento descrive le modalità che devono guidare l’attuazione dell’integrazione di Inpdap ed Enpals, partendo dal contesto in cui è nata l’operazione, delineando il percorso dell’integrazione, e toccando punti di fondamentale importanza quali lo sviluppo del modello organizzativo, la razionalizzazione logistica, la valorizzazione del capitale umano, la telematizzazione, lo sviluppo della cultura previdenziale.

DET. PRES. n. 5804 del 31.05.2012 –  Llinee Indirizzo Attuative Integrazione

Proroga incentivi occupazione

La circolare n° 76 del 31 maggio 2012 disciplina le modalità operative per la fruizione degli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati che versino in situazioni particolari:

  • lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; 
  • dipendenti già in forza, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato; 
  • lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Si ricorda che tali incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e per il 2012 rispettivamente dalla legge 220/2010 e dalla legge 183/2011. I benefici disciplinati dalla circolare 76, infine, sono quelli connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011; per il 2012 è necessario attendere l’emanazione di un ulteriore decreto.

Proroga incentivi occupazione

La circolare n° 76 del 31 maggio 2012 disciplina le modalità operative per la fruizione degli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati che versino in situazioni particolari:

  • lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; 
  • dipendenti già in forza, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato; 
  • lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Si ricorda che tali incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e per il 2012 rispettivamente dalla legge 220/2010 e dalla legge 183/2011. I benefici disciplinati dalla circolare 76, infine, sono quelli connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011; per il 2012 è necessario attendere l’emanazione di un ulteriore decreto.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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