Skip to main content

INPS Mobile: in crescita l’uso dell’app

Immediatezza, puntualità e connessione con gli utenti. Sono i punti di forza dei servizi offerti da “INPS Mobile”, l’applicazione per smartphone che l’Istituto già da tempo ha messo a punto per i dispositivi Apple e Android, diventata nell’ultimo anno uno strumento sempre più utilizzato dagli utenti per la consultazione delle informazioni.
Due servizi dell’app, in particolare, “Stato pagamenti” e “Stato domanda”, hanno infatti registrato nei primi mesi del 2018 un significativo incremento nelle percentuali di accesso. Nel primo quadrimestre i contatti del servizio “Stato pagamenti” sono stati 18.748.283, contro i 34.003.761 dell’intero 2017, con un picco nel mese di gennaio di 5.447.415 visite virtuali.

Nello stesso periodo sono stati 5.978.612, invece, i contatti del servizio “Stato domanda”, a fronte dei 9.977.400 dell’anno precedente. In questo caso, il numero maggiore di visite, 1.777.825, si è registrato nel mese di marzo.

Grazie a questi servizi è possibile acquisire informazioni senza doversi recare presso gli sportelli di Sede, con un significativo impatto sui tempi di consultazione e la visualizzazione dello stato di avanzamento delle proprie necessità. Tramite il servizio “Stato domanda” ciascun utente può infatti visualizzare lo stato di lavorazione di una richiesta presentata all’INPS, fornendo il proprio codice fiscale e SPID/PIN.

Attraverso il servizio “Stato pagamenti”, invece, sempre con il proprio codice fiscale e SPID/PIN, ciascun utente può monitorare il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto a suo favore, a fronte di una o più prestazioni pensionistiche o non pensionistiche. Le informazioni visualizzabili si riferiscono all’ultimo pagamento erogato, in ordine cronologico, per ogni prestazione e con un orizzonte temporale non superiore agli ultimi due mesi precedenti al momento della consultazione. La finalità del servizio è, infatti, quella di fornire all’utente un riscontro immediato del pagamento disposto a suo favore dall’Istituto per il mese corrente.

Concorso per 967 funzionari: rinvio pubblicazione diario prove

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.44 del 5 giugno 2018 e nella sezione “Avvisi, bandi e fatturazione”, è stato pubblicato l’avviso  (pdf 74 KB) relativo al rinvio del diario delle prove, nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. 

L’avviso relativo al diario della prova preselettiva con indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, nella sezione “Concorsi” all’interno di “Avvisi, bandi e fatturazione”, e nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” del 3 luglio 2018.

INPS Mobile: in crescita l’uso dell’app

Immediatezza, puntualità e connessione con gli utenti. Sono i punti di forza dei servizi offerti da “INPS Mobile”, l’applicazione per smartphone che l’Istituto già da tempo ha messo a punto per i dispositivi Apple e Android, diventata nell’ultimo anno uno strumento sempre più utilizzato dagli utenti per la consultazione delle informazioni.
Due servizi dell’app, in particolare, “Stato pagamenti” e “Stato domanda”, hanno infatti registrato nei primi mesi del 2018 un significativo incremento nelle percentuali di accesso. Nel primo quadrimestre i contatti del servizio “Stato pagamenti” sono stati 18.748.283, contro i 34.003.761 dell’intero 2017, con un picco nel mese di gennaio di 5.447.415 visite virtuali.

Nello stesso periodo sono stati 5.978.612, invece, i contatti del servizio “Stato domanda”, a fronte dei 9.977.400 dell’anno precedente. In questo caso, il numero maggiore di visite, 1.777.825, si è registrato nel mese di marzo.

Grazie a questi servizi è possibile acquisire informazioni senza doversi recare presso gli sportelli di Sede, con un significativo impatto sui tempi di consultazione e la visualizzazione dello stato di avanzamento delle proprie necessità. Tramite il servizio “Stato domanda” ciascun utente può infatti visualizzare lo stato di lavorazione di una richiesta presentata all’INPS, fornendo il proprio codice fiscale e SPID/PIN.

Attraverso il servizio “Stato pagamenti”, invece, sempre con il proprio codice fiscale e SPID/PIN, ciascun utente può monitorare il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto a suo favore, a fronte di una o più prestazioni pensionistiche o non pensionistiche. Le informazioni visualizzabili si riferiscono all’ultimo pagamento erogato, in ordine cronologico, per ogni prestazione e con un orizzonte temporale non superiore agli ultimi due mesi precedenti al momento della consultazione. La finalità del servizio è, infatti, quella di fornire all’utente un riscontro immediato del pagamento disposto a suo favore dall’Istituto per il mese corrente.

Società tra professionisti: adeguamenti e novità per accesso a servizi

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi di iscrizione e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Online il secondo Avviso pubblico per i collegi universitari

È stato pubblicato il secondo Avviso pubblico rivolto ai Collegi universitari pubblici o legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), finalizzato ad avviare la procedura di convenzionamento per l’anno accademico 2018-2019.

Si invitano i collegi pubblici o legalmente riconosciuti dal MIUR, qualora interessati alla stipula di una convenzione con l’INPS, a inviare debitamente compilate (sia nei formati word, presenti nell’Avviso pubblico, che PDF), la scheda informativa (doc 14Kb) e una dichiarazione soggetto proponente (doc 15Kb) sottoscritta dal direttore della struttura proponente, al fine di consentire l’acquisizione di tutte le informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.

Le adesioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it entro il 9 giugno 2018.

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAFSASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Online il secondo Avviso pubblico per i collegi universitari

È stato pubblicato il secondo Avviso pubblico rivolto ai Collegi universitari pubblici o legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), finalizzato ad avviare la procedura di convenzionamento per l’anno accademico 2018-2019.

Si invitano i collegi pubblici o legalmente riconosciuti dal MIUR, qualora interessati alla stipula di una convenzione con l’INPS, a inviare debitamente compilate (sia nei formati word, presenti nell’Avviso pubblico, che PDF), la scheda informativa (doc 14Kb) e una dichiarazione soggetto proponente (doc 15Kb) sottoscritta dal direttore della struttura proponente, al fine di consentire l’acquisizione di tutte le informazioni utili per la stesura del nuovo bando di concorso.

Le adesioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it entro il 9 giugno 2018.

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAFSASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Società tra professionisti: adeguamenti e novità per accesso a servizi

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi iscrittivi e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

INPS: nuovo assetto organizzativo delle strutture territoriali

L’INPS ha aggiornato gli assetti organizzativi delle strutture territoriali al fine di garantire maggiore qualità dei servizi e accrescere l’efficienza nell’impiego delle risorse disponibili. È quanto comunicato dall’Istituto con la circolare INPS 31 maggio 2018, n. 76.

L’aggiornamento, previsto dalle determinazioni presidenziali 6 dicembre 2017, n. 176 e 20 dicembre 2017, n. 193, si è reso necessario in seguito alle nuove competenze in materia di protezione sociale affidate all’INPS e alla trasformazione del servizio offerto a cittadini e contribuenti, che si orienta sempre più sui bisogni informativi e di consulenza oltre che sulle domande di prestazioni.

I nuovi modelli organizzativi si attueranno nelle strutture territoriali a partire dal 1° luglio 2018 e secondo un calendario contenuto nella circolare.

Aziende trasporto pubblico locale: rimborso maggiori oneri 2012

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 gennaio 2018, adottato insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie.

La circolare INPS 31 maggio 2018, n. 75 fornisce alle aziende di trasporto pubblico locale le istruzioni operative per il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative al 2012.

Aziende trasporto pubblico locale: rimborso maggiori oneri 2012

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 gennaio 2018, adottato insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie.

La circolare INPS 31 maggio 2018, n. 75 fornisce alle aziende di trasporto pubblico locale le istruzioni operative per il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative al 2012.

INPS: nuovo assetto organizzativo delle strutture territoriali

L’INPS ha aggiornato gli assetti organizzativi delle strutture territoriali al fine di garantire maggiore qualità dei servizi e accrescere l’efficienza nell’impiego delle risorse disponibili. È quanto comunicato dall’Istituto con la circolare INPS 31 maggio 2018, n. 76.

L’aggiornamento, previsto dalle determinazioni presidenziali 6 dicembre 2017, n. 176 e 20 dicembre 2017, n. 193, si è reso necessario in seguito alle nuove competenze in materia di protezione sociale affidate all’INPS e alla trasformazione del servizio offerto a cittadini e contribuenti, che si orienta sempre più sui bisogni informativi e di consulenza oltre che sulle domande di prestazioni.

I nuovi modelli organizzativi si attueranno nelle strutture territoriali a partire dal 1° luglio 2018 e secondo un calendario contenuto nella circolare.

Eventi sismici: proroga termini ripresa versamenti contributi sospesi

L’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 7 marzo 2018, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2018, n. 123, nel modificare l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del medesimo articolo 48, comma 13, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione “fino a un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019”.

Con il messaggio 30 maggio 2018, n. 2181, la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione è stata prorogata al 31 gennaio 2019.

Potranno inoltre essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il messaggio 22 maggio 2018, n. 2078, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi. 

Si rammenta che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane 
ex lege fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e ss.mm.ii., già in corso alla data dell’evento sismico, si precisa che per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Si rende noto, inoltre, che l’articolo 1, comma 2 del sopraccitato d.l. 55/2018, ha riformulato l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45).

In ragione della sostituzione delle parole “dal 1° giugno 2018” con le parole “dal 1° gennaio 2019”, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.

Eventi sismici: proroga termini ripresa versamenti contributi sospesi

L’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 7 marzo 2018, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2018, n. 123, nel modificare l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del medesimo articolo 48, comma 13, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione “fino a un massimo di 60 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019”.

Con il messaggio 30 maggio 2018, n. 2181, la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione è stata prorogata al 31 gennaio 2019.

Potranno inoltre essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il messaggio 22 maggio 2018, n. 2078, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi. 

Si rammenta che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane 
ex lege fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e ss.mm.ii., già in corso alla data dell’evento sismico, si precisa che per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del decreto-legge in oggetto.

Si rende noto, inoltre, che l’articolo 1, comma 2 del sopraccitato d.l. 55/2018, ha riformulato l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45).

In ragione della sostituzione delle parole “dal 1° giugno 2018” con le parole “dal 1° gennaio 2019”, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.

Gestione Dipendenti Pubblici: l’Osservatorio sulle pensioni

È stato pubblicato l’Osservatorio sulle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), con i dati sulle prestazioni vigenti al 1° gennaio 2018 e liquidate nel 2017.

Il numero delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2018 è pari a 2.864.050, in aumento dello 0,7% rispetto all’anno precedente (2.843.256). L’importo complessivo annuo delle pensioni è di 69.328,8 milioni di euro, con incremento del 2,6% rispetto al 2017 (67.577,3 milioni di euro).

Per quanto riguarda la ripartizione per cassa, il 59% delle pensioni è erogato dalla Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS), seguita dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) con il 37,8%. Le altre casse rappresentano complessivamente poco più del 3% del totale. Con riferimento all’importo complessivo annuo, risulta che il 62,1% è a carico della CTPS (1.959,85 euro), il 31,2% a carico della CPDEL (1.539,40 euro) e il rimanente 6,7% è erogato dalle altre casse, con importi che variano da 1.405,48 euro mensili per la Cassa Pensioni Insegnanti (CPI) a 4.424,17 euro per la Cassa Pensioni Sanitari (CPS).

Nel 2017 le pensioni liquidate sono aumentate dell’8,4% rispetto all’anno precedente, passando da 114.833 nel 2016 a 124.464 nel 2017. L’analisi delle pensioni liquidate nel 2017 per cassa evidenzia che la CTPS eroga il 55,4% dei trattamenti pensionistici, con una spesa pari al 56,5% del totale. A seguire la CPDEL, che eroga il 39,8% delle pensioni per un importo annuo pari al 33% del totale. Da notare che la CPS, pur erogando un numero esiguo di pensioni (appena il 4,2% del totale), eroga un importo annuo del 10,1% della spesa complessiva.

Pensioni GDP: dati per categoria e sesso

Per quanto riguarda le prestazioni vigenti al 1° gennaio 2018 per categoria e sesso, emerge che il 56,8% delle pensioni sono di anzianità o anticipate, con importi annui pari a 43.573,4 milioni di euro; il 13,4% sono pensioni di vecchiaia per un importo di 11.244,4 milioni di euro; le pensioni di inabilità sono il 7,9% e il restante 21,8% è costituito, complessivamente, dalle pensioni erogate ai superstiti di attivo e di pensionato. Il 58,6% del totale dei trattamenti pensionistici è erogato alle donne.

Per quanto riguarda, invece, le pensioni liquidate nel 2017, la categoria delle pensioni di anzianità/anticipate è la più numerosa con il 51,6% del totale e importi complessivi annui di 2.201,6 milioni di euro (65,8% del totale). Le pensioni ai superstiti rappresentano il 30,5% del totale come numero e il 16% come importo. Infine le pensioni di vecchiaia e di inabilità sono rispettivamente circa il 12% e il 6% sia nel numero sia nell’importo.

Pensioni GDP: dati per area geografica

La distribuzione per area geografica delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2018 mette in evidenza che il maggior numero delle prestazioni è concentrato al Nord (40,9% del totale), seguito dal 36% al Sud e nelle isole e dal 23% al Centro. Esiguo il numero delle pensioni erogate all’estero, pari allo 0,1% del totale.

Le regioni con il maggior numero di pensioni pubbliche sono la Lombardia e il Lazio, che erogano rispettivamente l’11,8% e l’11,6% del totale, seguite dalla Campania (9,2%) e dalla Sicilia (8,3%). Le regioni che erogano il minor numero di pensioni sono la Valle d’Aosta (0,2%), il Molise (0,6%) e la Basilicata (1%).

Pensioni GDP: dati per età, categoria e importo

L’età media complessiva dei titolari di pensioni di vecchiaia e anzianità/anticipate è di 73,6 anni sia per gli uomini che per le donne; quella dei titolari di pensione di inabilità si discosta di oltre tre anni tra i due sessi (70,8 per gli uomini e 73,9 per le donne); infine l’età media della categoria superstiti è molto differenziata tra i due sessi, essendo pari 71,3 anni per gli uomini e a 78,6 anni per le donne.

Il 17% delle pensioni pubbliche ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, il 49,8% tra 1.000 e 1.999,99 euro e il 24,5% tra 2.000 e 2.999,99. L’8,8%, infine, ha un importo dai 3.000 euro mensili lordi in su.

Gestione pubblica: obblighi contributivi durante sospensione cautelare

Con la circolare INPS 16 gennaio 2014, n. 6 l’Istituto ha indicato, tra i redditi imponibili ai fini pensionistici per la Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), anche l’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso. 

L’Istituto ha così esteso alla gestione pubblica la regola vigente per le pensioni della gestione privata in tema di imponibilità ai fini pensionistici dell’assegno, modificando il precedente orientamento dell’INPDAP che non riteneva imponibile l’assegno alimentare erogato nei periodi di sospensione cautelare.

Con il messaggio 29 maggio 2018, n. 2161 l’INPS fornisce chiarimenti in merito agli obblighi contributivi e alla valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.

Osservatorio Gestione ex ENPALS: statistiche su pensioni e lavoratori

È stato pubblicato l’Osservatorio con le statistiche sulle pensioni e sui lavoratori della Gestione ex ENPALS, soppressa nel 2011 e confluita nell’INPS con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

Gestione ex ENPALS: statistiche pensioni

Le pensioni vigenti al 1° gennaio 2018 sono 58.043, di cui 55.666 a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e 2.377 del Fondo Pensione Sportivi Professionisti. L’importo complessivo annuo in pagamento è di 951,7 milioni di euro, di cui il 93,8% (892,7 milioni di euro) in carico al FPLS e il 6,2% in carico al FPSP.

Rispetto all’anno precedente si registra un incremento del numero delle pensioni e degli importi annui in pagamento a inizio anno, con una netta differenziazione per gestione. Mentre la gestione dei lavoratori dello spettacolo, infatti, ha visto crescere il numero delle prestazioni e dell’importo complessivo annuo rispettivamente del 1,7% e del 1,1%, la gestione degli sportivi ha fatto registrare un incremento numerico delle pensioni del 5,3% e un incremento dell’importo complessivo annuo in pagamento del 1,1%.

Per quanto riguarda la distribuzione per categoria, il 68,1% delle prestazioni sono pensioni di vecchiaia, il 27,9% pensioni ai superstiti e il restante 4% pensioni di invalidità. L’importo complessivo annuo si distribuisce per il 79,8% alle pensioni di vecchiaia, per il 2,9% a quelle di invalidità e per il 17,3% a quelle ai superstiti.

Dall’analisi della distribuzione territoriale si evidenzia una marcata concentrazione delle pensioni di entrambe le gestioni nell’Italia centrale, con un picco nella provincia di Roma dove vengono erogate il 26,1% delle prestazioni e il 30% degli importi.

Le pensioni d’invalidità sono maggiormente concentrate nell’Italia centrale (40,6%), mentre quelle di vecchiaia nell’Italia settentrionale (45%). Il 3,3% delle prestazioni viene inoltre erogato a pensionati residenti all’estero.

L’età media dei pensionati è 75,5 anni (74,1 anni per gli uomini e 76,8 anni per le donne). Analizzando la distribuzione per classi di importo mensile delle pensioni, infine, si osserva che il 43,3% delle pensioni ha un importo inferiore a 750 euro.

Gestione ex ENPALS: statistiche lavoratori

Nel 2017 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari a 306.234, con una retribuzione media annua di 10.821 euro e un numero medio annuo di 104 giornate retribuite.

Il gruppo professionale più numeroso è quello degli attori (23,8%), seguito dai gruppi degli impiegati (11,2%), dei lavoratori degli impianti e circoli sportivi (11,2%) e dei concertisti e orchestrali (9,8%). Analizzando la struttura per classi di età emerge che, nel 2017, la classe di età modale è quella tra i 25 e i 29 anni con 44.219 lavoratori (il 14,4% del totale). I lavoratori uomini rappresentano il 57,6% della collettività considerata.

La retribuzione media annua nel 2017, pari a 10.821 euro, risulta molto differenziata sia per età, sia per genere. In particolare aumenta al crescere dell’età, almeno fino alla classe 55–59, ed è costantemente più alta per gli uomini (12.024 euro contro 9.188 euro per le donne).

Gli sportivi professionisti con almeno un contributo versato nel 2017 sono 7.449, il 92,1% dei lavoratori è costituito dagli appartenenti alla Federazione Calcio. Nel 2017 si registra un incremento del 5,5% del numero dei lavoratori rispetto all’anno precedente. La metà degli sportivi professionisti lavora al Nord (49,2%).

Il 55,6% degli sportivi è costituito da atleti, il restante 44,4% da allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici.

Nel 2017, la classe di retribuzione modale dei lavoratori sportivi professionisti è quella tra i 10mila e fino a 50mila euro con il 41,2%. Alla classe di retribuzione oltre i 700mila euro appartengono perlopiù gli sportivi professionisti della Federazione Calcio e si tratta in prevalenza di atleti (86,6%).

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X