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Assegno di Inclusione& Esonero contributivo


Ordine Informa

Dal 1° gennaio 2024, entra in vigore l’esonero contributivo per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione. L’esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, oltre che per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. L’agevolazione in oggetto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. L’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate e con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili. Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni, la domanda di ammissione all’agevolazione. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • Calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • Consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
  • Fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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