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Il trattamento che spetta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro – ASPI, Assicurazione Sociale Per l’Impiego – dal 1° gennaio 2013 ha assorbito la disoccupazione ordinaria non agricola, quella speciale edile e l’indennità di mobilità, per quanto sia destinata a cambiare presto: il governo Renzi sta preparando la riforma degli ammortizzatori sociali, per tutelare anche i lavoratori precari modificando gli strumenti di Welfare oggi attivi.
A chi spetta l’ASPI
Oggi, l’ASPI si applica ai dipendenti inclusi apprendisti, soci lavoratori subordinati di cooperativa, lavoratori subordinati dei settori artistico, teatrale e cinematografico nonché i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Quando spetta l’ASPI
L’ASPI spetta al lavoratore in stato di disoccupazione involontaria o per dimissioni per giusta causa ed è riconosciuta nel caso di risoluzione per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in un tempo non inferiore a 80 minuti o con più mezzi pubblici.
Per quanto spetta l’ASPI
L’Aspi può essere erogata con almeno due anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio. E’ un’indennità mensile la cui durata aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015:
2014:
– 8 mesi fino a 49 anni;
- 12 mesi da 50 a 54 anni;
- 14 mesi da 55 anni;
2015:
- 10 mesi fino a 49 anni
- 12 mesi da 50 a 54 anni
- 16 mesi da 55 anni
Dal 2016, per i nuovi eventi di disoccupazione, sarà pari a 12 mesi per lavoratori con meno di 55 anni e 18 mesi per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni.
Da quando spetta l’ASPI
L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo l’ottavo giorno e, comunque, dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, nel caso questa non sia stata presentata all’Inps ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità.
A quanto ammonta l’ASPI
L’ASPI fino al sesto mese è pari al 75% della retribuzione se non superiore a 1.180 euro; incrementata del 25% per la parte eccedente tale soglia. Dopo il sesto mese si applica una riduzione del 15% e dopo il dodicesimo un ulteriore taglio del 15%.
Domanda ASPI
La richiesta di indennità si effettua entro 60 giorni dalla perdita del lavoro, tramite canale Web del servizio Inps online con PIN e codice fiscale; tramite Contact Center al numero 803164; tramite patronati e intermediari. I 60 giorni decorrono:
– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
– dalla data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria;
– dalla data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di infortunio iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
– dall’ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
– dall’ottavo giorno dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
– dal trentottesimo giorno successivo alla cessazione per dimissioni per giusta causa.
Contributo datore di lavoro
L’Aspi è finanziata tramite un contributo ordinario del datore di lavoro pari all’1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato, maggiorato dell’1,40% negli altri casi. La maggiorazione non si applica per: contratti a termine di sostituzione di altri lavoratori, lavoratori stagionali, apprendisti e dipendenti delle PA.
Se il datore di lavoro, alla scadenza del contratto a termine, procede alla trasformazione a tempo indeterminato potrà recuperare il contributo addizionale dell’1,40% già versato.
Sospensione ASPI
Se il lavoratore assicurato inizia un nuovo rapporto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa per massimo sei mesi. Se la sospensione ha durata pari o inferiore a sei mesi, l’indennità riprende per il periodo rimanente.
Decadenza ASPI
Il beneficio decade con la perdita dello stato di disoccupazione; in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi; per avvio di attività autonoma; nei seguenti casi:
– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il beneficiario non opti per l’indennità di disoccupazione Aspi;
– rifiuto di partecipare senza giustificato motivo alle iniziative di politica attiva o di attivazione non accettazione di un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui si ha diritto.
Novità Aspi 2014
Uno degli obiettivi del premier Renzi è l’istituzione di un contratto unico di impiego a tempo indeterminato ma senza le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che impone l’obbligo alle aziende di reintegrare il dipendente. A fronte di questa minor tutela contro i licenziamenti, per i lavoratori che accettano di frequentare programmi di formazione professionale per trovare un nuovo impiego e non rifiutano più di una proposta di lavoro saranno riconosciuti dei sussidi alla disoccupazione.
L’idea è quella di eseguire una riforma organica degli ammortizzatori sociali con l’unificazione progressiva di ASPI, Mini-ASPI e Cig in deroga per dar vita ad un nuovo sussidio di disoccupazione della durata massima di due anni. Per ottenere il sussidio (NASPI, ossia Nuova ASPI), occorrerà avere avuto una busta paga per almeno tre mesi anche nel caso di lavoratori precari assunti con contratti di collaborazione. L’entità del sussidio sarà compresa tra 1.200 e 700 euro. La durata sarà commisurata al periodo di lavoro e sarà, al massimo, biennale. L’introduzione necessita di una incisiva revisione dei centri per l’impiego che dovrebbero confluire in una agenzia federale unica necessaria per ridisegnare il sistema delle politiche attive.
Fonte (PMI)