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Processo tributario telematico al via


Fisco Ordine Informa

Al via il processo tributario telematico. Il giorno 01 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163 del 23/12/2013, che fornisce le regole tecniche per l’avvio del processo telematico in ambito tributario.
Oggetto del provvedimento ministeriale è la disciplina del processo giudiziario che si celebra dinanzi il giudice tributario, ossia dinanzi le Commissioni Tributarie.
Innanzi tutto diciamo che il processo tributario telematico entrerà a regime e sarà pienamente operativo a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un ulteriore decreto attuativo del Ministero, con il quale si forniranno le regole per l’abilitazione telematica degli operatori.
Ambito di applicazione.
Tutti gli atti del procedimento giudiziario celebrato dinanzi alla Commissione Tributaria, inclusi gli atti relativi all’istanza di reclamo e mediazione, dovranno essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma digitale.
La trasmissione di tutti gli atti inerenti il processo avverrà a mezzo pec – posta elettronica certificata.
Abilitazione ai servizi.
Potranno operare all’interno della piattaforma informatica denominata “S.I.Gi.T.” – Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – i giudici tributari, le parti del processo, i procuratori, i difensori, i consulenti tecnici, il personale delle segreterie e delle cancellerie.
Si attende l’emanazione di un ulteriore decreto ministeriale che definisca le regole per l’abilitazione delle parti all’interno del sistema informativo.
Procura e notificazioni.
La procura alla lite dovrà essere conferita, congiuntamente all’atto cui si riferisce, su supporto informatico sottoscritto con firma digitale del contribuente. L’atto e la procura dovranno poi essere autenticati dal difensore attraverso l’apposizione della firma digitale.
Se il contribuente non è in possesso della firma digitale, la procura può essere apposta mediante firma autografa su supporto cartaceo. L’atto cartaceo dovrà essere scannerizzato e sottoscritto dal difensore attraverso la sua firma digitale.
Per quanto riguarda la notificazione degli atti, questa dovrà avvenire attraverso l’invio dei file a mezzo pec.
L’indirizzo Pec diventa anche indirizzo di domiciliazione elettronica ai fini del processo.
Decorrenza dei tempi.
Ogni notificazione tramite pec dei documenti informatici si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini: al momento dell’invio al proprio gestore (attestato dalla ricevuta di accettazione) per il mittente; al momento in cui la notificazione è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata (attestata mediante la ricevuta di consegna) per il destinatario.
Costituzione in giudizio e deposito degli atti.
La costituzione in giudizio delle parti avviene mediante il deposito, a mezzo pec e attraverso il SIGIT (piattaforma informatica) del ricorso, degli atti relativi al ricorso e della nota di iscrizione a ruolo.
Atti del procedimento.
Tutti gli atti relativi al procedimento, compresi i verbali di udienza, le sentenze e le ordinanze del tribunale, dovranno essere redatte come documenti informatici, sottoscritti con firma digitale e depositati presso il SIGIT.
Pagamento del contributo unificato.
Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica.
Fonte (Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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