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L’Inps, nel messaggio n. 2999 del 3 marzo 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla indennità una tantum, prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, disciplinata dall’articolo 2, commi 51-56, della Legge n. 92/2012(c.d. Riforma Fornero).Si rammenta che tale indennità, a cui è possibile accedere dal 1° gennaio 2013, spetta ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps. Per il riconoscimento della prestazione è richiesto il rispetto di alcune condizioni: in particolare, è necessario aver operato in regime di monocommittenza nel corso dell’anno precedente; aver conseguito, sempre nell’anno precedente, un reddito lordo complessivo, soggetto ad imposizione fiscale, non superiore ad un limite annualmente rivalutato in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo; aver accreditato presso la gestione separata, nell’anno di riferimento, almeno una mensilità.Oltre ai predetti requisiti, è richiesto, inoltre, che il collaboratore abbia avuto, nell’anno precedente, un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno 2 mesi ed abbia accreditato presso la gestione separata nell’anno precedente almeno quattro mensilità.Ciò premesso, nel citato messaggio n. 2999/2014, l’Inps rende noto, in primo luogo, che è disponibile, nella modulistica on line, il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140, necessario per la presentazione delle domande relative alla prestazione in oggetto con anno di riferimento 2014. L’Istituto comunica, inoltre, che, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, il limite di reddito per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro.L’istituto ritiene utile precisare che tale limite si applica per le domande di prestazione, con anno di riferimento 2014, per le quali dovrà essere utilizzato il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.Infine, viene chiarito che, ai fini della presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, che ha trovato applicazione esclusivamente per l’anno 2012.L’attestazione del requisito predetto avviene mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.A tal fine,nel nuovo modello di domanda CoCoPro 2014 COD. SR 140, è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati.
In allegato in messaggio dell’Istituto
Inps Messaggio n. 2999 del 3.03.2014 Indennità una tantum per cococo nuovo modello di domanda e nuovo limite di reddito
Fonte (settegrammilavoro)