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Al via le domande per la “discontinuità”


Ordine Informa

L’INPS, nella circolare n. 2 del 3/01/2024, spiega che è possibile , per i lavoratori dipendenti e autonomi dello spettacolo , presentare le domande di discontinuità dalla data del 15 gennaio e fino al 30 marzo. L’indennità spetta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate dall’Inps nell’anno di riferimento . L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media imponibile dell’anno di riferimento (2023) entro il limite del minimale giornaliero (53,95 euro nell’anno 2023). Per il finanziamento della prestazione, prevista dal D.Lgs n. 175 del 30/11/2023, dal 1° gennaio datori di lavoro e committenti versano un contributo dell’1,5% e i lavoratori dello 0,5% oltre il massimale contributivo, mentre l’addizionale NASPI pari all’1,1%. La disciplina relativa agli obblighi contributivi sarà illustrata dall’Inps con successiva circolare. L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che fanno valere, alla presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

-Essere cittadino di uno stato dell’Unione europea o straniero con regolare soggiorno in Italia;

-Essere residente in Italia da almeno un anno;

-Essere in possesso di un reddito ai fini Irpef fino a 25.000 euro;

-Avere almeno 60 giornate di contribuzione accreditata;

– Avere redditi da lavoro in via prevalente con iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori spettacolo;

– Non essere stato titolare di rapporto subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza indennità di disponibilità;

– Non essere un pensionato diretto.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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