Skip to main content

Aiuti di stato da restituire solo per licenziamenti disciplinari


Ordine Informa

L’art. 6 del decreto legge “dignità” (87/2018) prevede che, qualora nei 5 anni successivi all’ottenimento di un aiuto di stato venga ridotta l’occupazione oltre il 10%, l’azienda è tenuta alla restituzione totale o parziale dell’agevolazione.
Il problema adesso è individuare a quale incentivo si riferisce la norma.
Andrebbe anche chiarito se in queste definizioni rientrino le integrazioni salariali.
Non è chiaro, pertanto, se dovrebbero interessare le agevolazioni per l’occupazione dei Neet o per Garanzia giovani. Ma anche l’incentivo occupazione per il Mezzogiorno o quello previsto per i lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi. Ad ogni modo, le disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati dopo l’entrata in vigore del decreto 87/2018 (14 luglio 2018).
la decadenza è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.
ai fini della determinazione del limite del 10% o del 50% la norma fa riferimento solo alle riduzioni su iniziativa dell’impresa, anche se sono escluse quelle per motivi economici. Questo sembra voler significare che le uniche riduzioni rilevanti sono quelle per motivi disciplinari.
È opportuno sottolineare che, per essere definito aiuto non è rilevante quale sia l’articolazione statale che lo eroga (Stato, Regione o Comune).
Non sembra altresì rilevante la circostanza che un aiuto sia sottoposto ad autorizzazione o rientri tra quelli compatibili per gli stati membri (regolamento 651/2014). in questa ottica dovrebbero essere escluse le misure che rientrano nel regime de minimi perché, essendo di minima entità, non assumono lo status di aiuto.
(Autori: AM)
(Fonte: GU)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X