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Agevolazioni per assunzioni donne vittime di violenza


Ordine Informa

L’INPS, nella circolare n. 41 del 5 marzo 2024, illustrando il nuovo incentivo introdotto dalla Manovra 2024 con operatività nel triennio 2024/2026 relativo alle donne disoccupate vittime di violenza , stabilisce che la  fruizione dell’esonero spetta solo se la lavoratrice è fruitrice del reddito di libertà.

Il reddito di libertà e’ un  sussidio destinato alle donne vittime di violenza, senza figli oppure con figli minori, seguite da centri antiviolenza.

L’esonero spetta se la lavoratrice soddisfa, alla data dell’assunzione, i seguenti due requisiti:

– essere disoccupata (è considerato tale il soggetto privo d’impiego che dichiara, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego, c.d. Did);

– essere percettrice del reddito di libertà. L’INPS precisa che l’esonero è riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del reddito di libertà, e non anche alle donne che, avendo fatto domanda, ne hanno titolo ma non ancora l’hanno percepito.

In sede di prima applicazione, ossia sulle assunzioni dell’anno 2024, l’INPS precisa che l’agevolazione è riconosciuta anche sulle assunzioni di donne che siano state fruitrici del reddito di libertà nell’anno 2023 e, alla data di assunzione, non lo siano più.

 L’agevolazione si sostanzia nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle pensioni. La soglia massima di esonero mensile è di 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, è di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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