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L’abuso di diritto è elusione fiscale, anzi di più: i due termini saranno considerati equipollenti e utilizzati indifferentemente. L’applicazione della nuova disciplina sull’abuso di diritto però non sconfinerà nell’ambito del diritto penale tributario ma sarà ad esso residuale. Si applicheranno alle norme sull’abuso infatti solo sanzioni amministrative. Nel caso in cui ci si troverà di fronte a fattispecie riconducibili alla simulazione o ai reati tributari queste andranno perseguite con gli strumenti di cui l’ordinamento già dispone. L’abuso di diritto troverà residenza nello statuto del contribuente. Nella legge 212/2000 sarà inserito infatti un nuovo articolo, l’articolo 10-bis rubricato disciplina dell’abuso di diritto o elusione fiscale. Sono le principali novità contenute nel titolo primo del decreto legislativo sulla certezza del diritto in materia tributaria previsto oggi all’esame del consiglio dei ministri. Il provvedimento accorpa, contrariamente a quanto si riteneva, tre decreti delegati previsti dalla legge delega di riforma fiscale. Abuso di diritto, sanzioni penali tributarie e cooperazione rafforzata sono stati infatti previsti in un unico testo legislativo.
Abuso di diritto. Saranno considerate abuso di diritto dunque, le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Sono tre le condizioni in cui scatta l’abuso di diritto: l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e la circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione. La fattispecie si applicherà a tutte le imposte dirette e indirette, non a quelle doganali.
(Fonte: ItaliaOggi)