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Demansionamenti anche nelle fusioni


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Non escludono il demansionamento le operazioni societarie ed inoltre le società coinvolte sono chiamate, in via solidale, a risarcire il danno. Lo ha precisato la Cassazione, rispettivamente, con le sentenze 20829 dell’11 settembre scorso e 20716 del 10 settembre.
Nel dettaglio, con la sentenza 20829, la Cassazione si è pronunciata sul caso di un dipendente di una banca che si è rivolto al giudice per chiedere il risarcimento del danno da demansionamento, subito, secondo il lavoratore, a seguito dell’operazione societaria che ha coinvolto il piccolo istituto di credito per cui lavorava, assorbito in uno di maggiori dimensioni. I giudici di merito hanno condannato la banca a risarcire il danno alla professionalità affermando che non vi è stata equivalenza in concreto tra le mansioni in precedenza svolte, come vicedirettore e responsabile di tutte le operazioni bancarie, rispetto a quelle successivamente assegnate relative alla concessione di crediti. La banca ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che nel confronto delle mansioni gioca un ruolo fondamentale l’operazione societaria di assorbimento di un istituto di credito in un altro.
In sostanza, si legge nel ricorso, le mansioni lavorative del funzionario di una piccola banca non possono essere ragguagliate a quelle, pure nominalmente identiche, espletate presso un istituto bancario di dimensioni, peso e prestigio di gran lunga superiori: il giudizio di equivalenza deve tener conto anche della nuova organizzazione imprenditoriale. Ma la Cassazione non condivide il ragionamento del datore di lavoro e respinge il ricorso, affermando che il giudizio di equivalenza si basa non su una pretesa «sovrapposizione» di realtà aziendali non comparabili per dimensioni e importanza, ma sulla verifica in concreto dei compiti svolti dal dipendente nei due istituti bancari.
Nella sentenza 20716, la Cassazione ha invece affrontato il caso di una cessione di ramo di azienda, a seguito della quale alcuni dipendenti sono passati dal settore produttivo a quello delle pulizie subendo un danno da demansionamento. Il risarcimento è stato riconosciuto dai giudici di merito a carico sia dell’azienda cedente sia di quella subentrante, in regime di responsabilità solidale.
La società contesta il ragionamento dei magistrati sostenendo invece che il corretto esercizio del mutamento di mansioni del dipendente (ius variandi) trascenda dal rapporto con il lavoratore e sia estraneo alla vicenda negoziale traslativa, mentre attiene a scelte imprenditoriali complessive alle quali il cessionario è totalmente estraneo. Di conseguenza, secondo l’azienda, il cessionario non può essere chiamato a rispondere in solido con il cedente, se i crediti non trovino riscontro nei libri contabili obbligatori.
Di diverso avviso la Cassazione che, respingendo il ricorso, ha chiarito che il risarcimento da dequalificazione professionale genera un credito che può essere fatto valere in via solidale nei confronti dell’azienda cessionaria. A condizione, conclude la sentenza, che i lavoratori dimostrino gli elementi del trasferimento di azienda (o, comunque, vicende che comportino una continuità aziendale alla stregua della giurisprudenza comunitaria) e la continuità del rapporto di lavoro, che costituisce la base della garanzia della salvaguardia della posizione del lavoratore.
Del resto, l’unico caso in cui non opera la solidarietà prevista dall’articolo 2112 del Codice civile è quello della cessazione del rapporto di lavoro prima della cessione.
(fonte il Sole24ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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