Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 463/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che la norma prevista dal CCNL metalmeccanici industria che prevede la conservazione del posto di lavoro per un lavoratore assente per malattia di origine professionale, per un periodo pari a quello in cui percepisce l’indennità assicurativa INAIL per inabilità temporanea è coerente con i principi fissati dall’art. 2110 c.c. per malattia ed infortunio. Di conseguenza, il lavoratore metalmeccanico del settore industria, non può essere licenziato fino a quando usufruisce della predetta indennità di inabilità che viene, sempre, corrisposta dall’Istituto sulla base del riscontro circa l’origine professionale della malattia o dell’infortunio, a prescindere dalla imputazione della colpa al datore di lavoro o al lavoratore.