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Obbligo repêchage anche con contratto a termine


Ordine Informa

La Cassazione, nell’ordinanza 18904/2024, ha sancito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è legittimo se il datore di lavoro, dopo aver dichiarato la soppressione della posizione organizzativa, non offre al dipendente la ricollocazione presso altre mansioni esistenti in azienda, anche se queste sono inferiori oppure a tempo determinato. Secondo la Corte, difatti non ha rilevanza il fatto che esistessero solo mansioni operaie, invece che impiegatizie (come quelle del licenziato), in quanto dovrebbe essere dimostrato che il lavoratore non potesse svolgere tali mansioni inferiori. La Corte conclude, quindi, che determina una violazione dell’articolo 3 della legge 604/1966 il licenziamento intimato per motivo oggettivo quando esistono, al momento del recesso, delle posizioni di lavoro alternative ancorché in mansioni inferiori oppure a tempo determinato, e non viene effettuata alcuna offerta di lavoro per la ricollocazione in queste mansioni. L’onere della prova è a carico del datore di lavoro , il quale , per sottrarsi all’annullamento del licenziamento, deve provare, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili e avuto riguardo alla specifica condizione e alla intera storia professionale del dipendente, che quest’ultimo non aveva le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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