Skip to main content

CU inviate in ritardo, possibile il ravvedimento in misura ridotta  


Ordine Informa

L’agenzia delle Entrate, nella circolare 12/2024 del 31 maggio, precisa che la tardiva presentazione della certificazione unica può essere sanata ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione base fino a un nono della stessa, dichiarando di fatto  superato il precedente orientamento espresso nella circolare 6/2015 in cui aveva negato l’applicazione del ravvedimento alla Cu, anche in ragione delle tempistiche della dichiarazione precompilata.

L’amministrazione finanziaria giustifica il cambio di parere precisando che è la stessa norma sanzionatoria della Cu  a prevedere l’invio oltre la scadenza con l’applicazione di una sanzione di importo graduato (33,33 euro entro 60 giorni dalla scadenza nel limite massimo di 20.000 euro e 100 euro oltre i 60 giorni nel limite di 50.000 euro). L’invio oltre il termine ordinario del 16 marzo diventa pertanto ravvedibile con la conseguente applicazione della riduzione della sanzione.

Le riduzioni da applicare sono quelle previste dall’articolo 13, comma 1, lettere da a-bis a b-quater del Dlgs 472/1997, differenziate in funzione dell’entità del ritardo con cui avviene la regolarizzazione cioè il versamento della sanzione (dalla riduzione a 1/9 se il ravvedimento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza della Cu, fino a 1/5 se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione – per il dettaglio si veda la tabella in questa pagina).

Ad esempio, in caso di CU 2024 reddito 2023 (con termine slittato al 18 marzo 2024), presentata lo scorso 3 giugno (cioè oltre i 60 giorni), la sanzione da ravvedimento sarà pari a 11,11 euro (100/9) se versata entro il 17 giugno (cioè entro 90 giorni dalla scadenza, slittata di un giorno in quanto il 16 cade di domenica).

Nella circolare 12/2024, l’Agenzia ricorda infine che, se il sostituto trasmette alla stessa e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente può esibirla al Caf o al professionista abilitato affinché ne tengano conto ai fini della predisposizione o della rettifica della dichiarazione dei redditi.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X