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Assistenza disabili- No al licenziamento in caso di rifiuto al trasferimento


Ordine Informa

La Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell’ordinanza n. 13934 del 20/05/2024 stabilisce che si configura un licenziamento discriminatorio, quando il lavoratore, pur non essendo un disabile, assiste un familiare invalido grazie ai benefici della Legge 104 e rifiuta il trasferimento in una sede troppo lontana da casa. Al dipendente infatti basta provare il fattore di rischio, dimostrando che esistono sedi più vicine a quella offerta dall’azienda, mentre spetta al datore dedurre e provare che il provvedimento non ha natura discriminatoria. Accolto il ricorso dell’impiegata cui la Corte d’appello ha riconosciuto soltanto un risarcimento pari a 15 mensilità. A conti fatti è l’unica licenziata dopo la ristrutturazione perché non accetta il trasferimento nel punto vendita indicato dall’azienda, nonostante abbia diritto ad assistere il marito portatore di handicap grave. In questi casi e’ opportuno verificare se la differente posizione soggettiva della lavoratrice titolare dei benefici 104, che integra un fattore di rischio in termini di discriminazione, sia correlata in modo significativo alle soluzioni proposte dall’azienda prima di procedere al licenziamento.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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