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Come ogni anno entro il 31 gennaio, gli utilizzatori del contratto di somministrazione , hanno l’obbligo di comunicare alle proprie organizzazioni sindacali una serie di dati, tra i quali: il numero e la durata dei contratti di somministrazione di lavoro sottoscritti nell’anno precedente; il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, oltre che, chiaramente, i dati aziendali.
L’onere della comunicazione, come detto, quindi, è in capo all’utilizzatore e la stessa deve essere effettuata in particolare, ai propri sindacati interni (RSU/RSA) se presenti; oppure, in loro mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali di comparto, i cui indirizzi sono pubblicati online sui vari siti istituzionali, divisi per regione/città.
In caso di mancato o non corretto l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione in parola, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo variabile da euro 250 ad euro 1.250.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)