Ordine Informa
L’INPS, nella circolare n. 2 del 3/01/2024, spiega che è possibile , per i lavoratori dipendenti e autonomi dello spettacolo , presentare le domande di discontinuità dalla data del 15 gennaio e fino al 30 marzo. L’indennità spetta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate dall’Inps nell’anno di riferimento . L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media imponibile dell’anno di riferimento (2023) entro il limite del minimale giornaliero (53,95 euro nell’anno 2023). Per il finanziamento della prestazione, prevista dal D.Lgs n. 175 del 30/11/2023, dal 1° gennaio datori di lavoro e committenti versano un contributo dell’1,5% e i lavoratori dello 0,5% oltre il massimale contributivo, mentre l’addizionale NASPI pari all’1,1%. La disciplina relativa agli obblighi contributivi sarà illustrata dall’Inps con successiva circolare. L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che fanno valere, alla presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
-Essere cittadino di uno stato dell’Unione europea o straniero con regolare soggiorno in Italia;
-Essere residente in Italia da almeno un anno;
-Essere in possesso di un reddito ai fini Irpef fino a 25.000 euro;
-Avere almeno 60 giornate di contribuzione accreditata;
– Avere redditi da lavoro in via prevalente con iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori spettacolo;
– Non essere stato titolare di rapporto subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza indennità di disponibilità;
– Non essere un pensionato diretto.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)