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La tassazione sugli stipendi arretrati


Ordine Informa

Secondo la Cgt di primo grado di Bari , con sentenza 1865/5/2023,  gli arretrati dello stipendio corrisposti con un ritardo “non fisiologico” – nel caso di specie, due anni – vanno assoggettati a tassazione separata.

Gli  emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, in base all’articolo 17 del Tuir, sono soggetti a tassazione separata se sono percepiti in un successivo periodo d’imposta per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Tra tali cause si annovera anche il ritardo del pagamento  che,  in base alla giurisprudenza,  non sempre è motivo sufficiente per applicare la tassazione separata. Secondo la Cassazione, infatti, solo il ritardo “non fisiologico” nel pagamento degli arretrati apre la strada al regime di tassazione separata, mentre il ritardo “fisiologico”, dovuto ai tempi tecnici di liquidazione (Cassazione 2310/2023, 3585/2020), non consente l’accesso al regime speciale, restando l’emolumento soggetto alla tassazione ordinaria.

La Corte barese è stata chiamata a giudicare su un ricorso presentato da un membro dell’Avvocatura regionale che aveva percepito a ottobre 2020 arretrati riferiti all’anno 2018 e aveva poi chiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute in base al regime ordinario, invocando l’assoggettabilità di tali redditi alla tassazione separata. Ebbene, secondo i giudici di merito un ritardo di due anni non è fisiologico, non essendo «ragionevolmente sostenibile» che sia necessario un lasso di tempo così lungo per verificare le notule presentate dal legale interno: compete pertanto la tassazione agevolata. Per i giudici, la documentazione prodotta in giudizio dalla Regione, che indicava come “ordinario” il tempo biennale per la liquidazione, non è sufficiente a dimostrare il ritardo “fisiologico”, mancando qualsiasi elemento oggettivo in merito alle ragioni del ritardo.

La pronuncia appare in linea con la giurisprudenza di legittimità, la quale si è pronunciata più volte sul tema, ad esempio in materia di arretrati dovuti ai giudici tributari (Cassazione 28116/2020). In questo caso, la Corte ha ritenuto “fisiologico” un ritardo di 120 giorni dalla maturazione, richiamando quanto previsto dal Dl 669/1996 in tema di esecuzioni forzata nei confronti delle Pa, salva l’esistenza di circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova.

Insomma, sembra desumersi dalla giurisprudenza che il ritardo si può considerare “fisiologico” se il pagamento avviene non oltre l’anno successivo dalla maturazione; dall’anno successivo, servono motivi oggettivi, che vanno dimostrati in giudizio.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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