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Gare- non si può imporre un CCNL ma si può valutare l’importo delle retribuzioni


Ordine Informa

Il Tar della  Lombardia, con la sentenza n. 2830/2023 del 28 novembre, ha affermato il principio secondo cui è possibile escludere da una gara pubblica un soggetto che presenta un’offerta economica che presuppone l’applicazione di un contratto collettivo non coerente con le attività previste dal bando. Il Tar ha difatti rigettato il ricorso promosso da un consorzio che era stato escluso dalla gara per l’affidamento del servizio di accoglienza e reception presso le sedi del Comune di Milano assegnate alla direzione cultura. L’esclusione era stata motivata dalla dichiarata volontà del consorzio di applicare al personale il Ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari, scelta che rendeva particolarmente basso il costo del lavoro.

Il Tar ricorda che, secondo la normativa vigente, prima dell’aggiudicazione , le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Nel caso in questione, l’offerta economica del concorrente escluso, elaborata ipotizzando il ricorso al Ccnl vigilianza privata e servizi fiduciari, risultava inferiore per circa il 30% rispetto ai costi del personale stimati dalla stazione appaltante ipotizzando l’applicazione di un diverso Ccnl (Federculture). La scelta di prevedere l’applicazione di un CCNL diverso da quello ipotizzato dalla stazione appaltante, oltre a ridurre sensibilmente le retribuzioni, viene giudicata non coerente con l’elevata qualificazione tecnica del personale richiesta.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


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