Ordine Informa
L’INAIL, con la circolare n.47 dell’8 novembre 2023 rivaluta , con decorrenza 1° luglio 2023, i minimali e massimali delle retribuzioni imponibili per il calcolo dei premi assicurativi.
Per quanto riguarda i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, ossia
- Detenuti e internati;
- Allievi dei corsi di istruzione professionale;
- Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- Lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Dal 1° luglio 2023, si applica una contribuzione convenzionale giornaliera e mensile, rispettivamente pari a 64,07 euro e 1.601,78 euro.
Quanto ai familiari partecipanti all’impresa familiare, la retribuzione convenzionale da applicarsi dal primo luglio 2023 è pari a:
- 64,33 euro (giornaliera);
- 1.608,26 euro (mensile).
Per i lavoratori dell’area dirigenziale, la retribuzione convenzionale da considerare a partire dal primo luglio 2023 è pari a:
- 118,99 euro (giornaliera);
- 2.974,73 euro (mensile).
Laddove i predetti lavoratori abbiano un contratto part-time, invece, la retribuzione convenzionale oraria da applicare è pari a 14,87 euro (118,99 euro: 8).
Per quanto concerne la retribuzione di ragguaglio, da assumersi solo in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva, vengono indicati i seguenti valori di retribuzione:
- 64,07 euro (giornaliera);
- 1.601,78 euro (mensile).
Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.
Dal 1° luglio 2023, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono rispettivamente a 1.601,78 e 2.974,73 euro.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)