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In riferimento alla CIGS, si evidenzia che l’Istituto di previdenza sta negando il trattamento a vari lavoratori che, durante il periodo di cassa integrazione per sospensione dell’attività principale, svolgono un secondo lavoro, anche se a part-time e per poche ore settimanali. Infatti, la legge di bilancio del 2022, nel modificare la disciplina degli ammortizzatori, ha stabilito questo nuovo regime di incompatibilità:
– non ha diritto alla cassa integrazione, per le giornate di lavoro effettuate, il lavoratore che, durante il periodo di cassa integrazione, svolga un’attività di lavoro dipendente di durata superiore a 6 mesi o di lavoro autonomo;
– la cassa integrazione è sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro al lavoratore che, durante il periodo di cassa integrazione, svolga un’attività di lavoro dipendente di durata fino a 6 mesi.
I lavoratori decadono dal diritto alla cassa integrazione nel caso in cui non provvedano a dare preventiva comunicazione all’Inps dello svolgimento dell’attività.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)