Ordine Informa
E’ stato istituito presso l’INPS , a seguito accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC
CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, il Fondo di solidarietà bilaterale per la
Filiera delle Telecomunicazioni ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148/2015.
Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo fondo TLC tutte le imprese esercenti – con
licenze/autorizzazioni ove previste – servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia
fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso
l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.); imprese che svolgono
attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di
sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle
imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Per quanto concerne il finanziamento delle prestazioni l’articolo 7 del decreto istitutivo del nuovo fondo TLC
distingue la contribuzione dovuta per le prestazioni di integrazione salariale – pari un contributo ordinario
mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti (con un
contributo addizionale dell’1,5% per il ricorso alle prestazioni – dalla contribuzione dovuta per le ulteriori
prestazioni riconosciute dal nuovo fondo.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa il Fondo assicura, alle imprese non rientranti
nel campo di applicazione dell’articolo 10 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 e in relazione alle causali
previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un
assegno di integrazione salariale di importo pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. n.
148/2015, e assicura la durata della prestazione in misura pari ai trattamenti di integrazione salariale, a
seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate
massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)