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Il quadro delle novità sulla Riforma dello Sport
Ecco alcune novita’ del  decreto correttivo della riforma dello sport approvato dal Consiglio dei ministri il  26 luglio  .
 
ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DI ASD E SSD
Entro il 31 dicembre 2023 le Asd/Ssd già iscritte nel registro devono adeguare gli statuti alle disposizioni del Dlgs 36. La mancata conformità dello statuto comporta la cancellazione d’ufficio.
Le nuove Asd/Ssd dovranno redigere lo statuto in conformità alle disposizioni del Dlgs 36/21 al fine di ottenere l’iscrizione al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche.
Sul fronte agevolativo, per le Asd/Ssd già iscritte scatta l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro per le modifiche di mero adeguamento.
 
 
 
UTILIZZO DEI LOCALI E DESTINAZIONE D’USO
Al pari del Terzo settore, le sedi di Asd/Ssd in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché di tipo non produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee del Dm 1444/1968, indipendentemente da destinazione urbanistica.


OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ DIVERSE
Oltre all’attività sportiva dilettantistica, da svolgersi in via stabile e principale, gli enti possono svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti fissati da un decreto di prossima attuazione. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti sulle attività comporterà la cancellazione d’ufficio dal registro e la perdita della qualifica.


PERSONALITÀ GIURIDICA E PATRIMONIO MINIMO
Introdotto il requisito patrimoniale minimo di 10mila euro per acquisire la personalità giuridica secondo la procedura semplificata di cui al Dlgs 39/2021. Per gli enti già riconosciuti dal Terzo settore, resta efficace la disciplina del Codice del Terzo settore.
 
RENDICONTAZIONE CON OBBLIGO DI DEPOSITO
La riforma non individua modelli di bilancio ad hoc e salta il rinvio a quelli del Terzo settore. Scatta tuttavia l’obbligo di deposito, direttamente nel registro, dei bilanci di esercizio delle Asd e Ssd.
 
MODELLO EAS
Viene superata la criticità iniziale circa l’onere per Asd/ Ssd di trasmettere dati e notizie rilevanti ai fini fiscali nel Registro nazionale. Si abroga tale previsione e si conferma l’esonero dalla presentazione del modello Eas.
 
CREDITO D’IMPOSTA
Introdotto un nuovo credito d’imposta, di misura pari ai contributi previdenziali versati sui compensi sportivi, per Asd/Ssd con volume di ricavi, nel 2022, non superiore a 100mila euro.
 
LAVORATORI SPORTIVI
Si precisa l’esclusione dalla qualifica di lavoratori sportivi per i collaboratori di carattere amministrativo-gestionale e i soggetti rientranti in una professione per la quale è necessaria l’iscrizione ad albi professionali. È tenuto e aggiornato presso il dipartimento per lo Sport l’elenco delle mansioni necessarie per svolgere l’attività sportiva da parte dei lavoratori sportivi tesserati
 
DIRETTORI DI GARA
Per i direttori di gara e soggetti preposti a garantire svolgimento delle competizioni sportive:
– si innalza da 150 e 300 euro mensili il plafond massimo dei rimborsi delle spese sostenute a fronte di autocertificazione ex Dpr 455/2000;
– al pari dei volontari, sono vietati rimborsi forfetari;
– sono previste modalità semplificate di comunicazione del rapporto al centro per l’impiego tramite il Registro.
 
COLLABORAZIONE COORDINATIVA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) NELLO SPORT DILETTANTISTICO
Dal 1° luglio 2023, il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le prestazioni oggetto di contratto non superano le 24 ore settimanali (esclusa lapartecipazione a manifestazioni sportive);
b) le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle Fsn, Dsa e Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
 
TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI
Dal 1° luglio 2023 per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:
– fino a 5mila euro annui: esenzione ai fini Irpef e Inps;
– da 5.001 a 15mila euro annui: si versano solo i contributi;
– oltre 15mila euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi Inps che Irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.
Nel calcolo del plafond ai fini fiscali si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1 gennaio al 30 giugno ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (decreto Milleproroghe).
Ai fini Irap, nell’area del dilettantismo, non concorrono alla determinazione della base imponibile i compensi corrisposti ai co.co.co. sportivi entro la soglia degli 85mila euro.
 
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)
Si introduce l’esclusione dall’obbligo di assicurazione ai fini Inail per le co.co.co. sportive.
 
PUBBLICI DIPENDENTI – SILENZIO ASSENSO
I pubblici dipendenti possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, un’attività di lavoro sportivo. In caso di prestazione volontaristica è prevista la sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza (Pa). Ove la prestazione rientri nel lavoro sportivo questa potrà essere svolta previa autorizzazione da parte della Pa di appartenenza sulla base di parametri definiti da decreto di prossima emanazione. In tale ipotesi, decorsi 30 giorni, in assenza di rilascio o rigetto espresso, l’autorizzazione si intende accolta.
 
TASSAZIONE PREMI SPORTIVI
Per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta del 20 per cento. Ove si tratti di premi di importo non superiore a 300 euro, non si applica la ritenuta. Quanto ricevuto come premio non si cumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m) Tuir (abrogato dal 1° luglio 2023).
 
SOSPENSIONE VERSAMENTI E CONTRIBUTI
In sede di prima applicazione slitta nell’arco temporale tra 31 ottobre e 31 dicembre 2023 il termine dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive. L’adempimento riguarda sia Asd/Ssd sia, stando alle ultime novità, Fsn, Dsa e Enti di promozione Sportiva nonché associazioni benemerite, Coni e Cip.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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