Ordine Informa
Con il messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle circolari n. 57 del 22 giugno 2023 e n. 58 del 23 giugno 2023, relative alle assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate.
UNDER 36
In merito alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens, l’Istituto ha precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021. Per quanto attiene, invece, al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, è stato precisato che la valorizzazione dell’elemento decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
AGEVOLAZIONE DONNE SVANTAGGIATE
In merito alla modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021. Per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, è stato precisato che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Infine, per entrambe le circolari, con riferimento ai paragrafi 7, “compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato”, è stato previsto che, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale sarà a carico dell’agenzia di somministrazione. Al riguardo, a parziale rettifica di quanto affermato, con questo ulteriore messaggio l’Istituto ha precisato che le agenzie di somministrazione devono indicare la matricola o il codice fiscale dell’utilizzatore e l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)