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Riesame indennità una tantum di 550 euro part time verticale


Ordine Informa

Con il messaggio del 16 giugno 2023, n. 2247 l’Inps ha ribadito alle proprie sedi periferiche che le istanze di riesame per la concessione dell’indennità una tantum  a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, devono essere accolte in presenza dei presupposti di legge.  Il soggetto interessato può infatti proporre istanza di riesame per  permettere all’Istituto di previdenza di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti normativamente previsti. In particolare, in caso di reiezione della domanda per mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, le strutture territoriali dell’Inps potranno dare corso a un esito favorevole del riesame anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Dall’analisi delle reiezioni generate all’esito dei controlli automatizzati effettuati centralmente, inoltre, è emerso che per molti lavoratori il rapporto di lavoro è stato indicato nei flussi UniEmens come lavoro a tempo parziale orizzontale, e analoga indicazione è presente anche nelle Comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro trasmesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UNILAV), quando presenti, esaminate centralmente.
Si ricorda che i soggetti beneficiari dell’indennita’ una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022,e’ riferito  ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevede: 

• periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e

• alla data della domanda, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero

• non percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI);

• né di un trattamento pensionistico.

l bonus è cumulabile con l’assegno di invalidità.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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